Anticipazione farmaci a carico del SSN«In seguito a diverse segnalazioni pervenute, vogliamo richiamare la necessità di rispettare la normativa in merito alla anticipazione di farmaci a carico del SSN e all’invio del cittadino da parte del farmacista alla guardia medica, al fine di trascrivere farmaci mutuabili su ricetta a carico SSN».

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A spiegarlo è Maria Angeli Vandelli, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Modena, che fa in particolare riferimento agli articoli 4 e 13 del codice deontologico dei medici. Il primo indica, infatti, che «l’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura». Il secondo statuisce poi che «la prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. La prescrizione dei farmaci costituisce un atto medico caratterizzato da aspetti clinici ma anche amministrativi ed etici».

Pertanto, secondo Vandelli, «è essenziale che ciascuna prescrizione risponda, per il medico che la formula, a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato. La ricetta rilasciata dal medico convenzionato con il SSN ha altresì la funzione di autorizzare l’assunzione di un onere finanziario a carico dell’amministrazione sanitaria. A tal fine, il medico convenzionato è investito dei poteri di formare la volontà dell’ente pubblico assistenziale e concorre, mediante il rilascio di ricette, all’erogazione di farmaci, secondo modalità e condizioni prescritte, ai fine di evitarne abusi, condizionandone la determinazione in materia assistenziale». Ne consegue che «deve essere il medico, e solo il medico, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica».

Inoltre, la presidente dell’Ordine modenese ricorda che «il decreto ministeriale del 31 marzo 2008 n. 31356 disciplina in modo tassativo le ipotesi in cui è consentita la consegna da parte del farmacista, in caso di estrema necessità ed urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta (consegna di una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, tranne che per antibiotici iniettabili monodose). Ricordiamo che tali norme derogatorie si applicano solo nelle situazioni specificamente contemplate dalla norma ed è necessario compilare l’apposita scheda, che dev’essere consegnata in copia al cliente, per il successivo inoltro al medico curante». Senza dimenticare che sono previste disposizioni ulteriormente limitative per la consegna di farmaci iniettabili, per quelli relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e per quelli soggetti a prescrizione ospedaliera e specialistica.

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