aic-fatture-elettronicheFederfarma ha fatto sapere di essere «intervenuta presso il ministero dell’Economia e delle Finanze e presso quello della Salute», inviando una nota datata 11 gennaio 2018, nella quale si chiede «la conferma circa l’esclusione delle farmacie dagli adempimenti disciplinati dall’art. 29, comma 2 del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, nonché dal decreto ministeriale emanato il 20 dicembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017». La questione riguarda il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici. In base alla norma, infatti, «è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre, a decorrere dalla stessa data, le fatture dovranno essere rese disponibili da tali Enti all’AIFA. È fatto divieto agli Enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni».
Come riportato da FarmaciaVirtuale.it, la disciplina indica anche che «nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco “DatiBeniServizi” (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione “DettaglioLinee” (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni: A) “CodiceTipo” (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO; B) “CodiceValore” (sezione 2.2.1.3.2), codice di AIC, di 9 caratteri numerici di cui il primo carattere assume i seguenti valori: 0 = farmaco uso umano; 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti); 9 = parafarmaco uso umano o veterinario; 8 = omeopatico uso umano o veterinario; 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti); C) “UnitaMisura” (sezione 2.2.1.6): “Confezioni” o “Posologie” sono le unità di misura in cui è espresso il campo “Quantità” (identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche; D) “Quantità” (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC».
«Tenuto conto dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma nonché della ratio della stessa – ha concluso Federfarma – abbiamo ritenuto che le farmacie fossero escluse, invitando i ministeri competenti a darne conferma e ad informare le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, circa il corretto ambito di applicazione della normativa in oggetto».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.