studi-di-settore-farmacieL’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli dei 193 studi di settore da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio ed alle attività professionali. A riferirlo è Federfarma, che spiega come si sia cercato di ridurre le informazioni richieste nei modelli, limitandole, fondamentalmente, soltanto a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi ed a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi futuri indici di affidabilità. Il che equivale «a circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno: un taglio di circa il 25%». «Nel dettaglio – aggiunge l’associazione di categoria – i nuovi modelli riguardano 66 studi per il settore del commercio (tra i quali lo studio “evoluto” YM04U per le farmacie, con il modello, corredato delle relative istruzioni); 53 studi per il settore dei servizi; 50 studi per il settore delle manifatture; 24 studi per il settore dei professionisti. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli studi di settore. I modelli devono essere inviati in via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi modello Unico 2017 relativa all’anno di imposta 2016». Per farlo, occorre utilizzare i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure rivolgersi ad intermediari incaricati».
Federfarma sottolinea anche che al fine di evitare possibili errori, «per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”)». Sono stati inoltre compresi nel novero delle criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, anche gli eventi sismici. Negli studi di settore debuttano poi i “voucher”: «È stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati mediante tale sistema sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02, e per il lavoro autonomo, nel rigo A02. In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a “voucher”, da indicare nel rigo A02, deve essere, comunque, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate».

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