fatturazione elettronica farmaciaPubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento, firmato dal direttore in data 28 ottobre 2016, con le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Per “fatturazione elettronica” si intende il processo digitale che genera e gestisce le fatture nel corso dell’intero ciclo di vita che le caratterizza, dalla generazione all’emissione e ricezione, fino alla conservazione per 10 anni, secondo la norma. Un modalità che si dimostra mediamente più conveniente rispetto ai modelli di fatturazione tradizionali. Secondo il provvedimento emesso, l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro successivi.
Se non viene revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno, l’effetto inizia dall’anno solare in cui è esercitata. Importanti semplificazioni sono previste per i contribuenti che scelgono questa opzione, i quali potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e adempiere così alla trasmissione dei dati all’Agenzia, vedersi ridotto di un anno il termine per gli accertamenti, accedere a una procedura accelerata di rimborso ed essere esonerati dallo spesometro trimestrale introdotto dal Decreto Legge fiscale 193/2016. Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015 potranno utilizzare il Sistema di Interscambio e così facendo, l’Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il cliente potrà evitare l’adempimento di trasmissione accedendo anche ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Con il provvedimento sono state stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche fornite sono necessarie per consentire ai contribuenti Iva di esercitare l’opzione già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio prossimo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193. Coloro che eserciteranno l’opzione non saranno quindi tenuti a quest’ultimo adempimento.

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