pubblicita vendita farmaci onlineUna sentenza emessa dal Tar del Lazio (la numero 4579 del 25 marzo 2015) ha dato ragione all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva multato il titolare di un sito internet per aver pubblicizzato l’offerta di farmaci etici e generici mediante la concessione di appositi spazi all’interno della propria pagina web, nella quale gli utenti venivano rassicurati sulla qualità dei prodotti e sulla convenienza economica degli stessi. Cliccando sugli spazi pubblicitari, poi, gli utenti venivano trasferiti su altri portali, nei quali si effettuavano le transazioni. Invece – come spiegato in un articolo apparso sul portale giuridico Altalex – è noto come la normativa vigente subordini «la vendita di farmaci a stringenti requisiti a tutela della salute dei consumatori, tra i quali la preventiva autorizzazione dell’Aifa all’immissione in commercio del prodotto, la necessità della prescrizione medica per il rilascio e l’obbligo di vendita in farmacia alla presenza di un farmacista regolarmente iscritto all’Ordine professionale».
Il comportamento esaminato dai giudici amministrativi costituisce pertanto una condotta «tesa a pubblicizzare la vendita di farmaci on line prospettandone agli utenti del web la piena liceità nonostante il divieto imposto dalla legislazione di settore». Si tratta perciò di una pratica ingannevole, sanzionata dal Codice del Consumo, «volta ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». Per questo, secondo Altalex, la sentenza offre lo spunto per una riflessione sull’articolo 27 dello stesso Codice: «La prima e più immediata forma di tutela concessa dalla norma, che affida all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato i compiti di vigilanza nella materia in esame, è, ovviamente, l’inibizione della pratica commerciale scorretta e la rimozione dei suoi effetti». Ma anche «l’irrogazione di una sanzione pecuniaria tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, da definire tenendo conto della gravità e della durata della violazione».
Non basta, dunque, bloccare la pratica scorretta: occorre pagare una multa, e l’Autorità è autorizzata a comminarla.

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