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Le norme prevedono che la vendita online sia ammessa «solo per i medicinali ad uso umano non soggetti ad obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle farmacie e dalle parafarmacie purché dotate di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma». Inoltre, «il ministero della Salute ha chiarito che il titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali di cui sia già in possesso, acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia».
Sul sito Internet devono inoltre essere specificati «i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, un collegamento ipertestuale al sito web del ministero della Salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web». Il bollino deve poi «essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto stesso e avere le prescritte caratteristiche tecniche». La Fofi ha infine sottolineato che in caso di violazioni sono previste «severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili».
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