titolarità farmacia a cittadini extracomunitariIl ministero della Salute ha chiuso la porta alla titolarità delle farmacie da parte dei cittadini extracomunitari: per il governo italiano, infatti, per il conferimento della sede occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’Ue. Secondo l’avvocato Paola Ferrari, tuttavia, «tale interpretazione non è condivisibile, in quanto le normative italiana, europea ed internazionale depongono per una lettura
diversa».

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Il legale cita in proposito la legge 97 del 6 agosto 2013, che modifica il decreto legislativo 165/2001 (nel quale si disciplina l’accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni), specificando che le disposizioni «si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria». La stessa legge modifica poi l’articolo 65 della legge 448/1998, relativa a misure per lo sviluppo, sostituendo le parole «cittadini italiani residenti» con «cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

«In virtù di questa norma – prosegue Ferrari – gli extracomunitari possono esercitare nelle amministrazioni pubbliche e svolgere attività commerciali. Un’interpretazione rigida limitativa solo per i farmacisti potrebbe essere tacciata di incostituzionalità ed in violazione della direttiva 2004/38/CE». La legge, infatti, indica esplicitamente i posti ai quali si può accedere unicamente se si è in possesso della cittadinanza italiana: «Si tratta dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, di quelli con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d’Italia. E ancora i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché quelli di avvocati e procuratori dello Stato, e i ruoli civili e militari presso la presidenza del Consiglio e presso alcuni ministeri».

«Di recente, inoltre – aggiunge l’avvocato – il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso proposto da ASGI contro l’università del capoluogo toscano per aver indetto un avviso di selezione per un posto di tecnico di laboratorio prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Nel corso del procedimento, l’ateneo ha applicato la normativa nel frattempo entrata in vigore, ovvero la legge 97/2013, estendendo l’accesso ai rapporti di pubblico impiego anche a familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria ma non ai cittadini extracomunitari con semplice permesso di soggiorno. Secondo il giudice, tuttavia, in virtù delle convenzioni internazionali adottate dall’Italia, occorre concedere un identico trattamento a tutti i migranti regolarmente soggiornanti in Italia» come, peraltro, previsto dalla Convenzione OIL n. 143/1975 sottoscritta dall’Italia.

Di conseguenza, conclude Ferrari, «il farmacista extracomunitario al pari del medico extracomunitario – se in possesso del prescritto titolo abilitante riconosciuto dalla legge, legalmente soggiornante in Europa da almeno 5 anni e con permesso di lungo periodo – ha tutto il diritto di partecipare ai concorsi pubblici, farmacie comprese. Mentre per i professionisti con solo permesso di soggiorno legale non di lungo periodo possono esserci interpretazioni difformi, ma fortemente pendenti verso una soluzione positiva».

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