«L’effettuazione di tamponi rapidi antigenici presso la rete delle farmacie del territorio lombardo è una prestazione extra-Ssr ed è rimessa alla libera scelta del titolare/direttore della farmacia. Il titolare/direttore della farmacia che intende effettuare tale attività, anticipatamente al suo avvio, la comunica alla Ats competente per territorio – Servizio Farmaceutico, con modalità definite dalle singole Ats e pubblicate sui loro siti». È quanto si legge in una nota della Direzione generale welfare programmazione farmaco e dispositivi medici presso la Regione Lombardia inviata lo scorso dicembre agli enti regionali e alle associazioni di farmacisti. Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, l’ente regionale lombardo aveva dato il via libera alla possibilità, per le farmacie dislocate sul territorio, di test antigenici per la ricerca di Covid-19.
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L’erogazione del servizio
«L’attivazione del servizio – ha precisato la Regione – può essere svolta all’interno della sede della farmacia o all’esterno della farmacia stessa (es: dispensario, sede data dal comune, camper, gazebo, container), in spazi separati da quelli della vendita. Il percorso d’ingresso e di uscita dovrà essere possibilmente dedicato e gli spazi dove si esegue il test devono essere arieggiati e sanificati di frequente più volte al giorno». Inoltre «in assenza di ambienti dedicati e quando non è realmente possibile organizzare spazi esterni alla farmacia, l’attività potrà essere svolta all’interno durante l’orario di chiusura. Al termine dell’esecuzione dei test gli ambienti della farmacia dovranno essere arieggiati e sanificati. Il tampone antigenico rapido può essere effettuato da operatore sanitario adeguatamente formato».
Le modalità di accesso
Quanto alle modalità di accesso, l’Ente precisa che «la scelta del cittadino di rivolgersi in farmacia per l’effettuazione di un test antigenico rapido deve essere conseguente a una indicazione medica legata al quadro sintomatologico e/o alla esposizione al contagio, senza necessità di prescrizione medica e a disposizioni di carattere normativo». Stabilendo anche i requisiti per l’accesso ai locali, secondo la Regione infatti «l’accesso del cittadino alla farmacia e/o allo spazio individuato per l’esecuzione del test deve avvenire tassativamente con l’utilizzo di una mascherina chirurgica o FFp2/KN95 (raccomandata), l’igienizzazione accurata delle mani e la misurazione della temperatura corporea. Se questa dovesse essere superiore a 37,5° non sarà possibile eseguire il test e il cittadino dovrà essere invitato a tornare presso il proprio domicilio ed a rivolgersi immediatamente al proprio MMG o PLS».
Smaltimento campioni e segnalazioni degli esiti
Ulteriori dettagli riguardano lo smaltimento dei campioni, da riporre in «appositi contenitori per rifiuti sanitari pericolosi in conformità alle vigenti normative» e la segnalazione di eventuali positività. In merito a questo punto «gli esiti dei tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a Regione Lombardia accedendo alla piattaforma sMAINF esclusivamente per il tramite di un medico, trattandosi di refertazione, oppure, per la Farmacia, mediante la collaborazione dei laboratori qualificati della rete regionale autorizzati alla processazione dei tamponi molecolari». Si rimanda alla circolare integrale per il quadro completo delle misure logistico-organizzative.
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