servizi farmaciaParliamo da tempo di “farmacia dei servizi” ma non è chiaro quale sia la responsabilità del farmacista per i danni ai terzi.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

È un tema già trattato nella Sediva news del 26/11/2012, ma che verosimilmente si rivelerà sempre più di attualità. Dunque, i farmacisti che offrono alla loro clientela (o si accingono a farlo) prestazioni di assistenza domiciliare e socio-sanitaria integrata (previste dal D.Lgs. 153/2009) faranno bene a valutare attentamente anche i connessi profili di responsabilità civile.

Infatti, secondo un consolidato principio del nostro ordinamento (art. 1228 c.c. “responsabilità per fatto degli ausiliari”), quando ci si avvale dell’opera di un terzo nell’esecuzione di una prestazione al pubblico, si risponde dei danni eventualmente da questi provocati, anche quando con il terzo non intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ma un “semplice” contratto di prestazione di servizi (come quello che può intervenire, per intenderci, con un fisioterapista titolare di partita iva che fatturi alla farmacia per le prestazioni rese a favore di quest’ultima).

Del resto si tratta proprio dello schema che generalmente utilizzano le farmacie per garantirsi le prestazioni di tali professionisti sanitari, anche se con l’interposizione, talora, di altre strutture – società o cooperative – con funzione di “collocamento”. Quando perciò ci si avvalga di una terza persona per l’esecuzione di una prestazione, come ci si giova dei risultati positivi, così si risponde di eventuali danni da costui provocati. La farmacia che voglia operare nel settore deve dunque provvedere anche a proteggersi con un’adeguata copertura assicurativa.

Tutto ciò, naturalmente, vale dal punto di vista civilistico perché sotto quello penale, invece, non c’è dubbio che la responsabilità sia e resti personale, quindi del solo operatore sanitario (infermiere, fisioterapista, ecc.) che esegue materialmente la prestazione a favore del cliente della farmacia, anche se per conto di quest’ultima.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.