«È consentita la vendita al dettaglio di Dpi da parte dellefarmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo» e «la vendita al dettaglio anche di una sola unità di Dpi senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei Dpi presenti nella medesima». È quanto dispone l’ordinanza 9 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 10 aprile 2020, firmata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
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L’atto si è reso necessario in seguito alle ripetute pressioni delle sigle della filiera affinché le autorità intervenissero in tal senso per evitare che le farmacie costrette allo sconfezionamento dei Dpi, a causa di necessità oggettive, potessero incorrere in sanzioni di varia natura. Ad oggi, sono diversi gli interventi regionali che impongono l’utilizzo obbligatorio di mascherine. Misure che con molta probabilità saranno estese anche alle altre regioni d’Italia, in vista di un allentamento del lockdown, e che potrebbero provocare un ulteriore aumento della domanda di dispositivi.
In merito al prezzo praticato dei dispositivi di protezione, è utile evidenziare che Federfarma aveva sottolineato come «tutti gli appelli lanciati per ridurre i costi e migliorare il servizio offerto alla collettività sono rimasti inascoltati. L’unica cosa concreta che si è potuta constatare sono gli innumerevoli controlli effettuati dalle autorità preposte, con l’elevazione di pesantissimi sanzioni per quelle farmacie che hanno avuto il buon senso di vendere mascherine singole anziché confezioni da 20, 50 o 100».
Si allega l’atto integrale, contenente le modalità di sconfezionamento, nella sezione «Documenti allegati».
Documenti allegati
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