L’Associazione scientifica farmacisti italiani, presieduta dal Prof. Maurizio Cini, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla contestazione, in sede ispettiva, della mancata apposizione sulle ricette non ripetibili, trattenute per sei mesi, della data di spedizione e del prezzo praticato, e al relativo regime sanzionatorio. In una lettera inviata agli iscritti, l’Asfi ha acceso i riflettori «sulla circostanza, molto spesso non conosciuta, che vede purtroppo spesso applicate sanzioni amministrative non dovute – generalmente di € 3.098,74 – in quanto la normativa invocata dalle Asl è stata superata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 all’art. 89 in relazione all’art. 148, commi 7 e 8».
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Le sentenze del Consiglio di Stato
Come osservato dall’Asfi, «le sanzioni applicate, e che qui ne contestiamo la legittimità, riguardano ovviamente i casi in cui la mancata indicazione delle informazioni richieste dall’art. 37 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 – conosciuto come regolamento sul servizio farmaceutico – si riferisce a ricette non ripetibili prescriventi medicinali di produzione industriale e dotati di Aic. La norma riguarda infatti, alla luce del D.lgs 219/2006 ma soprattutto all’interpretazione giurisprudenziale contenuta in ben due sentenze del Consiglio di Stato e altre dei giudici di pace, unicamente le ricette prescriventi formule magistrali».
I casi di comportamento non sanzionabile
A titolo di esempio, l’Asfi riporta «il caso della prescrizione di una confezione di Aulin 100 mg bustine la cui ricetta, oltre a contenere i requisiti di cui all’articolo 89, commi 4 e 5 del D.Lgs 219/2006, deve essere trattenuta dal farmacista per sei mesi salvo il caso di prescrizione a carico del Ssn». Come evidenziato dall’Asfi, «se questa ricetta viene archiviata senza l’apposizione della data di spedizione e del prezzo tale comportamento non è sanzionabile».
Applicabilità della sanzione alle sole ricette magistrali
Nel dettaglio, secondo l’Asfi, «l’evoluzione normativa che si è consolidata anche in sede giurisprudenziale ha infatti giustamente riconosciuto l’applicabilità della sanzione alle sole ricette magistrali che, all’epoca della stesura del regolamento per il servizio farmaceutico, erano praticamente le uniche ricette che venivano redatte dai medici. Si citano pertanto, a sostegno della tesi qui riportata, le sentenze del Consiglio di Stato n. 5574/09 del 17/09/2009 quinta sezione e la successiva, che conferma la prima, n. 03321/2015 della terza sezione. Sulla base delle argomentazioni sostenute nelle due sentenze anche i giudici di pace ai quali si sono rivolti i farmacisti illegittimamente sanzionati, si sono adeguati accogliendo i ricorsi».
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