Dopo i chiarimenti relativi alla non obbligatorietà della stampa promemoria cartaceo della ricetta bianca dematerializzata, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha riportato un ulteriore parere del ministero della Salute richiesto in seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale 30 dicembre 2020.

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Il caso dei medicinali industriali con Rnr

Il ministero della Salute «ha precisato – si legge in una nota della Fofi – che il decreto del 30 dicembre 2020 si applica anche ai medicinali industriali stupefacenti che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile Rnr (prevista per la prescrizione dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella dei Medicinali inclusi nella Sezione B, nella Sezione C ad esempio Fenobarbital e nella Sezione D ad esempio Delorazepam iniettabile) e con ricetta ripetibile Rr (prevista per la prescrizione dei medicinali inclusi nella Sezione E della Tabella dei medicinali ad esempio Lorazepam orale), ivi inclusi i medicinali industriali impiegati nella terapia del dolore e prescrivibili con ricetta del SSN, di cui al comma 4-bis dell’articolo 43 del D.P.R. 309/1990, introdotto dalla L. 38/2010, che possono essere prescritti con Rnr (ad es. Fentanil Citrato).

Le variazioni delle Tabelle

In aggiunta a ciò, la Fofi evidenzia che «il Ministero ha ricordato, inoltre, che sono transitati nella Sezione D della Tabella dei medicinali, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quelle parenterali, i medicinali per la terapia del dolore, già inclusi nella Sezione A. Per i medicinali inclusi nella Sezione A della Tabella dei medicinali, ma senza indicazioni nella terapia del dolore (es. Nandrolone Decanoato IM), resta l’obbligo di uso del ricettario ministeriale a ricalco cartaceo di cui al comma 1 dell’articolo 43 del DPR 309/1990. Ciò esclude la possibilità di prescrivere medicinali stupefacenti appartenenti alla Sezione A della Tabella dei medicinali in modalità dematerializzata, fatte salve le semplificazioni prescrittive introdotte per i medicinali della terapia del dolore di cui all’allegato III-bis (es. Morfina Cloridrato), come sopra specificato».

Sezione A della Tabella

«La dematerializzazione delle ricette bianche – prosegue la Fofi -, pertanto, non si applica ai medicinali di cui alla Sezione A della Tabella dei medicinali la cui prescrizione resta disciplinata dall’art. 43 del D.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4 e 5, per la prescrizione dei quali resta obbligatorio l’uso del ricettario cartaceo del Ssn in duplice copia a ricalco (esclusa la copia per la rimborsabilità a carico Ssn, per i medicinali non appartenenti al Ssn), ad esempio Nandrolone Decanoato IM)».

La ripetibilità dei medicinali

Infine, un’ulteriore precisazione «riferita al D.M. del 7 agosto 2006, concernente “Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, oggi Sezione E della Tabella dei medicinali, relativa ai medicinali soggetti a ricetta ripetibile, risulta che il sistema elettronico sia stato predisposto per limitare la ripetibilità delle ricette relative a tali medicinali a tre volte nell’arco temporale di trenta giorni (periodo di validità di tali specifiche ricette ripetibili) e per consentire, invece, la spedizione per dieci volte nell’arco di sei mesi (periodo di validità di tutte le altre ricette ripetibili di medicinali non stupefacenti) per tutti i medicinali non stupefacenti prescrivibili con ricetta medica ripetibile, disciplinata dall’art. 89 del D.Lgs. 219/2006 e smi. Infine, in merito alle preparazioni galeniche, il Dicastero ha chiarito che la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del Ssn non si applica ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di Aic».

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