concorso-straordinario-farmacieSiamo quattro farmacisti che partecipano in forma associata a due concorsi regionali; in questo momento due di loro, A e B, sono soci al 50% in due diverse società titolari di farmacie rurali, mentre C e D sono collaboratori.

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Dovremmo entrare con facilità in graduatoria in ambedue le procedure e vorremmo che dopo i canonici 10 anni A e B mantengano la loro attuale farmacia, e C e D diventino titolari delle due farmacie vinte a concorso; ma temiamo che il famoso parere ministeriale possa impedircelo.

Se abbiamo riassunto fedelmente il quesito, è un programma nel quale le ambizioni dei quattro concorrenti una volta tanto sono ben chiare e per di più, se il punteggio complessivo lo consentirà, destinate ad essere soddisfatte.

Ma, come ricorda il quesito, incombe tuttora sui concorsi straordinari il parere del Ministero della Salute sulla partecipazione in forma associata e per il quale i candidati, ove assegnatari di una farmacia, ne assumerebbero la titolarità in forma congiunta – diventando esattamente dei contitolari – mentre la gestione dell’esercizio spetterebbe alla società tra loro costituita.

È un parere che ha generato, come noto, un autentico sconquasso tra i concorrenti in associazione, o aspiranti tali, inducendoli talora a modificare in corsa le loro scelte.

La gravità della posizione ministeriale non è solo nel merito di quel che afferma (e che abbiamo criticato approfonditamente nella Sediva news del 30/11/2012: “L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario”), quanto anche nello straordinario silenzio che ne è seguito nonostante le censure ricevute quasi da ogni parte.

Neppure noi possiamo però evidentemente escludere, e del resto tutto sembra ormai possibile, che la giurisprudenza possa rinvenire un sostegno a questa tesi proprio nell’incipit dell’art. 11 del dl. Cresci Italia (che indica tra le finalità delle nuove scelte del legislatore anche quella di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, ecc.”), e che si disinteressi pertanto allegramente, ad esempio, anche del vulnus che ne deriverebbe al principio della indissociabilità tra titolarità della farmacia e gestione dell’azienda commerciale (sopravvissuto a tutto quel che è successo, pur se taluno teme che anch’esso abbia le ore contate…).

Se più concorrenti partecipano – in una stessa formazione o in formazioni diverse – a due concorsi regionali, sono esposti al rischio di essere dichiarati decaduti laddove, assunta l’asserita “contitolarità” di una farmacia vinta in un concorso, accettino quella eventualmente conseguita nell’altro; e, se sono “soci rurali” (come A e B del quesito), anche al rischio, sempre in caso di esito positivo del concorso, di dover cedere previamente la loro partecipazione sociale.

Secondo noi, invece, nel primo caso quei candidati possono/devono costituire tra loro due società che assumano esse stesse la titolarità degli esercizi, e nel secondo A e B possono legittimamente conservare la quota oggi posseduta nella “società rurale”.

Ma se il Ministero non modificherà in forma ufficiale i suoi assunti, le Regioni verosimilmente riterranno purtroppo preferibile, per evitarsi problemi, appiattirsi su quelle tesi, rendendo così nei fatti complicato il raggiungimento della “soluzione finale” auspicata nel quesito.

Non per questo, s’intende, i quattro candidati dovranno rinunciare alle loro ambizioni e quindi sarà bene che partecipino secondo i programmi nelle due regioni prescelte, sottoscrivendo però quanto prima opportuni accordi che consentano anche, al ricorrere di certi presupposti, l’”uscita” del singolo partecipe da uno e/o l’altro concorso senza l’insorgere nei suoi confronti di ragioni di credito a favore degli altri.

(gustavo bacigalupo)

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