Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019), i farmacisti, nella finestra temporale che va dal primo gennaio al 31 gennaio 2024, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2023. Il ministero della Salute aveva ricordato lo scorso dicembre che «la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Pec alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it». Ove l’invio non fosse effettuato da una casella non Pec, le informazioni trasmesse non saranno prese in considerazione. Il termine ultimo per l’invio è fissato per il 31 gennaio 2024.

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Sostanze di cui è necessario l’invio

Con riferimento alle classi di principi attivi, il Dicastero ha ricordato che «ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi». In particolare «salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1.600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose», a cui si aggiunge «Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore, Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore». Inoltre «quantità di drospirenone e pamabromo, quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)», «quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale».

Altri dati oggetto dell’invio

Ulteriori dati da inviare riguardano i casi di uso di «quantità di Clonidina (S6), quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina)». A cui si aggiungono «glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica, l’otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate».

Istruzioni per la compilazione del foglio Excel

Il Ministero ha ricordato che «il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018» e che «il Bpc-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria «S0» come esempio». Inoltre, l’elenco pubblicato sul sito della Wada costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze doping 2023, e che a scopo esemplificativo si riporta l’allegato elenco in formato Excel». È possibile reperire il citato allegato alla pagina ufficiale del ministero della Salute. Si rimanda al portale del Ministero per il documento contenente le istruzioni per la compilazione.

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