La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf) ha risposto, lunedì 15 luglio, ad una nota inviata dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi) e Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi). Le federazioni avevano richiesto al ministero di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative in merito all’assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali Ndpa. A tal proposito, in risposta alla nota di Fnovi e Fofi, la Dgsaf prescrive che «l’utilizzo di medicinali anche se galenici ma derivanti ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura è consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 D.lgs 193/2006 e pertanto non è consentito il trattamento domiciliare». Tuttavia, alla luce di ciò, il ministero «prende atto di quanto proposto relativamente alla necessità del farmacista di richiedere una modifica della prescrizione galenica qualora i principi attivi risultino irreperibili».

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Nella stessa nota la Dgsaf sottolinea che «i preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93, e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato». Ne consegue che «i medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di ricetta non ripetibile in triplice copia, per approvvigionamento per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente dal veterinario all’animale in cura». Dunque, un richiamo anche all’articolo 84 del D.lgs 193/2006, il quale evidenzia che «nelle strutture veterinarie per l’esclusivo impiego nell’attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura».

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