«Al fine di superare alcune criticità ravvisate per alcune prescrizioni veterinarie (come ad esempio per il preparato magistrale veterinario non stupefacente) Fnovi e Fofi hanno sottoposto alla competente direzione del ministero della Salute alcune proposte per il loro superamento». Ne dà notizia la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi), la quale spiega che «la nota a firma congiunta conclude un percorso di confronto tra il gruppo di lavoro sul farmaco della Fnovi, coordinato da Raffaella Barbero, con una rappresentanza dei farmacisti e sottolinea un momento di grande comunione di intenti».

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Per questo motivo, «Fnovi e Fofi, in assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico – che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali Ndpa – hanno congiuntamente richiesto alla dgsaf di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative». Nello specifico, «quando un impianto di cura necessiti – per il trattamento degli animali in carico alla struttura – di medicinali non reperibili come prodotti industriali, il medico veterinario può prescrivere, utilizzando la Rnrt elettronica (ad eccezione dei medicinali stupefacenti), e il farmacista territoriale può allestire preparati magistrali per scorta che il veterinario dovrà utilizzare unicamente su animali in capo alla struttura stessa con divieto di cessione in analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art.84».

In aggiunta a tale possibilità, ne è prevista un’altra relativa al «trattamento domiciliare adeguato in grado di evitare stati di sofferenza ad un determinato animale da compagnia, il medico veterinario può prescrivere un preparato magistrale a base di principi attivi contenuti in medicinali industriali per uso umano vendibili al pubblico e soggetti a ricetta limitativa da centro ospedaliero o dello specialista (art. 93 del D. Lgs. n. 219/06) mediante RNR elettronica sulla base del punto 21 della Tabella N. 5 della FU conformemente a quanto previsto per il medicinale di origine industriale prescritto in deroga (art. 10, comma 1, lettera b), n.1; D. Lgs. n. 193/06)». Infine, «nei casi in cui il medico veterinario abbia prescritto il preparato magistrale indicando il nome comune della sostanza e la materia prima risulti non reperibile, il farmacista contatterà il medico veterinario che modificherà la prescrizione precedente per assicurare la tracciabilità del prodotto industriale impiegato per l’allestimento del preparato magistrale (Sentenza 24/2017 del Consiglio di Stato e in conformità alla nota 3 dell’allegato B del Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2017 “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”)» e «per quanto concerne i formalismi previsti dal RD n.1265/1934, si richiede la possibilità di ritenerli tacitamente abrogati in quanto sostituiti dalla normativa comunitaria».

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