omeoimprese omeopatia«L’omeopatia non è una pratica “alternativa”, perché non esiste una medicina che sia diversa da quella ufficiale. I nostri farmaci sono tali perché regolamentati dalle leggi dello Stato. Alternativo è ciò che sta al di fuori dello Stato e non all’interno. Occorre fare chiarezza e anche il servizio pubblico ha questo dovere». È questo il messaggio contenuto nella lettera inviata dal presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga, alla commissione di Vigilanza Rai, nella quale si chiede che venga assicurata una corretta informazione sul tema dell’omeopatia. Nel testo, il dirigente denuncia una «grave distorsione della realtà, che a mio avviso il servizio pubblico non può e non deve ulteriormente sostenere e tollerare».

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Il presidente dell’associazione che rappresenta le industrie produttrici di farmaci omeopatici in Italia afferma infatti che la Rai «insiste nel farsi portavoce di posizioni parziali, pregiudiziali ed imprecise, con il risultato, esattamente contrario ai principi di una corretta informazione che dovrebbe invece perseguire, di divulgare informazioni errate e fuorvianti. Anche recentemente, nel corso di trasmissioni andate in onda in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai e in altre reti, quando si affronta il tema della medicina omeopatica si persiste nell’affermare (ospiti e conduttori) che la disciplina sia una “pratica alternativa”».

Ciò sebbene essa sia «inserita in un quadro legislativo ben definito e strutturato, il che significa che è regolamentata da leggi dello Stato. Alternativo è ciò che sta al di fuori dello Stato e non all’interno!». In questo senso Gorga cita in particolare la Conferenza Stato-Regioni, che «nel 2012 ha emanato un accordo in fase di recepimento da parte delle Regioni italiane, il quale prevede l’accreditamento delle società ed enti deputati alla formazione dei medici in “Medicina Omeopatica” e l’obbligo per gli Ordini dei medici di aprire appositi registri per l’iscrizione degli stessi medici. A ciò va aggiunto che in virtù del decreto legislativo 219/2006 il medicinale omeopatico è definito “Farmaco” e come tale la Legge 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 590, definisce l’iter e le modalità per la registrazione dello stesso presso la competente Aifa».

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