omega-3-rimborsabilitaAncora rimborsabili i farmaci Pufa Omega 3: l’ordinanza emessa dal Tar del Lazio in data 11 aprile ha accolto la domanda cautelativa proposta dalla società Sigma Tau. La rimborsabilità degli acidi grassi, considerati protettivi del sistema cardiocircolatorio, era stata decisamente limitata dalla determinazione Aifa n. 50 del 28 febbraio scorso, di recepimento della decisione della commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Aifa, e dalla quasi contemporanea modifica della nota 13 a opera della determinazione Aifa del 26 marzo 2013 riguardante le «Modifiche alla Nota 13 di cui alla determina del 14 novembre 2012», pubblicata in Gu n. 82 del 9 aprile 2013, che di fatto ne limitava la prescrivibilità esclusivamente a patologie identificate nella nota 13. Una limitazione che, secondo alcuni, vale un risparmio per il Ssn di circa 200 milioni di euro/anno. La decisione del Tar, in attesa dell’udienza definitiva fissata per il mese di dicembre, si è basata soprattutto su aspetti procedurali relativi all’omissione di una fase procedurale, ma ha valutato che le osservazioni poste dall’azienda ricorrente non fossero sprovviste di “fumus” che avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare che il farmaco in questione non era «terapeuticamente superato», presupposto quest’ultimo per la revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico ex art. 11, comma 1, Dl 13 settembre 2012, n. 158. Si ricorda che l’Aifa con il provvedimento impugnato dispose l’esclusione della rimborsabilità dal Ssn, a decorrere dal 1° marzo, dei medicinali appartenenti alla classe Pufa Omega3 (Esapent, Eskim, Seacor ecc.) se prescritti per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto del miocardio. Tali farmaci restano a carico del Ssn per quanto riguarda le dislipidemie nei casi previsti dall’ultima versione della nota Aifa n. 13. La decisione della commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Aifa era stata contestata da una parte della classe medica e da alcune società scientifiche che ritenevano tale esclusione ingiustificata dal momento che numerosi studi avevano evidenziato la validità nel prevenire la morte improvvisa post infarto e, conseguentemente, il farmaco doveva considerarsi importante nella fase di prevenzione delle recidive mentre, al contrario, alcuni studi internazionali presi a base della decisione ne escludevano la rilevanza nella prevenzione del rischio. Diversità di opinioni al vaglio del tribunale amministrativo al quale spetterà il non facile compito di valutarne l’importanza. Intanto, nella confusione, medici e pazienti attendono un chiarimento e le prossime mosse dell’Aifa. Una vicenda che farà ancora parlare di sé. Paola Ferrari © RIPRODUZIONE RISERVATA

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