Un emendamento al decreto mille proroghe ha spostato al 1° febbraio 2021 l’avvio della Lotteria degli scontrini, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021. «Slitta di qualche settimana – aveva fatto sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – l’avvio della lotteria: lo schema di decreto mille proroghe affida la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria».

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La nuova area dell’Agenzia delle Entrate

A distanza di poche settimane dalla partenza, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio portale l’area “Lotteria degli scontrini – Informazioni e Guida per gli Esercenti”, che ha la finalità di chiarire ulteriormente, in forma sintetica, i passaggi necessari alle attività commerciali per completare il processo di adeguamento. Degna di nota è una sezione denominata “Casi particolari (es. Farmacie, Parafarmacie, Ottici ecc.)”, in cui l’Ente ribadisce nuovamente che «nel caso in cui il cliente effettua una spesa che può dare diritto ad una detrazione o deduzione fiscale (es. acquisto di un medicinale in farmacia), l’acquisto non consente di partecipare alla lotteria».

Le modalità per i “casi particolari”

In sintesi «l’esercente – si legge nel documento – non può registrare – per lo stesso documento commerciale – sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente. Questa regola deriva dal vincolo di preservare la riservatezza dei dati personali del cliente: infatti, il codice lotteria è stato creato proprio per evitare la memorizzazione e profilazione degli acquisti dei cittadini. Quindi, per fare degli esempi tarati su una farmacia: se il cliente desidera comprare solo un prodotto non sanitario (es. crema di bellezza), potrà partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l’evidenza dell’operazione, del codice lotteria e del pagamento (totale) in elettronico; se il cliente desidera comprare un medicinale e mostra la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria, quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente; se il cliente desidera comprare sia un medicinale sia un prodotto non sanitario e decide di mostrare la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria (salvo che il farmacista non decida di registrare ed emettere due documenti commerciali distinti: uno per l’acquisto del farmaco riportando il codice fiscale e l’altro per l’acquisto del non farmaco riportando il codice lotteria)».

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