«Slitta di qualche settimana l’avvio della lotteria: lo schema di decreto mille proroghe affida la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria». È quanto annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha spostato l’avvio della Lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2021 al 1° febbraio 2021. Secondo quanto riferito a FarmaciaVirtuale.it da alcuni fonti informate, lo slittamento sarebbe stato accordato dalle autorità in seguito alle richieste di diverse categorie di commercianti e artigiani, alla luce degli adeguamenti necessari a perfezionare l’operazione, tra cui l’acquisizione e installazione di lettori ottici barcode.

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Anche le farmacie al nastro di partenza

In merito alla partecipazione delle farmacie, lo scorso novembre l’Agenzia delle Entrate aveva già modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, con il testo: «I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata».

I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS

«Con il presente provvedimento – si legge nel documento – viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima».

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