L’articolo 12 della legge numero 3 dell’11 gennaio 2018 (nota con il nome di legge Lorenzin), ha introdotto una nuova disciplina dell’esercizio abusivo di una professione». A ricordarlo è il notiziario dell’Ordine dei farmacisti di Napoli, farmaDay numero 1446, dopo che di casi nel settore della farmacia ne sono stati individuati molteplici da parte delle autorità preposte ai controlli, come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it.
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L’Ordine partenopeo ricorda in particolare che il testo della norma in vigore ha sostituito l’articolo 348 del codice penale con il seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata». Inoltre, la legge Lorenzin dispone anche che «si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 15.000 a € 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
La normativa, tuttavia, è stata oggetto di critiche. L’avvocato Francesco Cavallaro, ad esempio, aveva commentato l’inasprimento delle pene previsto dalla legge Lorenzin in caso di esercizio abusivo della professione sottolineando che «l’interdizione da una professione è una pena accessoria che può essere irrogata solamente da un giudice, ed è quindi singolare che ne venga prevista la irrogazione da parte dell’Ordine professionale».
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