esercizio-abusivo-della-professioneL’articolo 12 della legge Lorenzin inasprisce in modo particolarmente forte le sanzioni per l’esercizio abusivo delle professioni, comprese quelle sanitarie. A ricordarlo è l’avvocato Francesco Cavallaro, in un articolo apparso sul portale IusFarma nel quale il legale sottolinea come fino al 14 febbraio 2018 l’esercizio abusivo della professione fosse punito «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 ad € 516, cioè con pene che potevano risultare, nei casi meno gravi, decisamente miti, e che venivano applicate tanto ai diretti responsabili quanto a coloro che consentivano o favorivano tale esercizio, come ad esempio al dentista che avesse permesso all’odontotecnico di andare al di là delle sue competenze». Al contrario, la nuova normativa prevede per chi eserciti abusivamente la professione «la reclusione da sei mesi a tre anni, e la multa da € 10.000 ad € 50.000, il sequestro delle attrezzature nonché l’interdizione da uno a tre anni dalla professione da parte dell’Ordine o registro al quale sia eventualmente iscritto». Mentre per chi abbia determinato o diretto l’esercizio abusivo della professione è prevista «la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 15.000 ad € 75.000». Pene dunque decisamente più pesanti. Tuttavia, nel secondo caso la norma presenta anche un passaggio criticabile: non è infatti prevista l’interdizione dalla professione. «Si tratta di un’asimmetria – ha osservato Cavallaro – che suscita perplessità, lasciando aperta la questione se l’interdizione debba o non debba essere applicata, dato che in mancanza di una pena chiaramente stabilita (art. 1 del codice penale) nessuna sanzione è applicabile. Su questo punto va tenuto presente che l’interdizione da una professione è una pena accessoria che può essere irrogata solamente da un giudice, ed è quindi singolare che ne venga prevista la irrogazione da parte dell’Ordine professionale, tanto più che tra le sanzioni disciplinari che possono venir inflitte dagli Ordini (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) l’interdizione non è ricompresa». In definitiva, dunque, secondo il legale «c’è da chiedersi fino a che punto tale previsione legale risulterà effettivamente praticabile». Inoltre, «la questione assume particolare rilievo ove si consideri che in base all’art 14 della legge 475/1968 una condanna che comporti l’interdizione dalla professione determina la decadenza dalla titolarità della farmacia».

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