le-sponsorizzazioni-della-farmaciaNon è raro che anche le farmacie, alla stregua delle altre imprese, sponsorizzino associazioni o società sportive dilettantistiche per finalità promozionali.

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Iniziative del genere sono senz’altro lodevoli a condizione naturalmente che l’attività di promozione posta in essere da tali soggetti a favore delle farmacie rispetti, in primo luogo, i limiti che la legge e la deontologia professionale pone a carico di queste ultime.

Oltretutto, secondo la legge 289/2002, i corrispettivi in denaro o in natura non superiori all’importo annuo di € 200.000 erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità e quindi, quanto alla loro deduzione dal reddito della farmacia, non soggiacciono – come le spese di rappresentanza – a limiti o condizioni, potendo essere effettuata per l’intero importo nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero, in alternativa e a scelta, per un quinto dell’importo stesso nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Fiscalmente, quindi, non si perde nulla.

In pratica la legge pone una presunzione assoluta circa la natura di queste spese – nel limite, beninteso dell’importo ricordato, che riteniamo, del resto, essere più che “capiente” anche per una farmacia di grandi dimensioni – le quali quindi costituiscono comunque spese di pubblicità, sempre a condizione che: a) i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che: b) a fronte del compenso l’ente beneficato svolga un’effettiva attività di promozione; detto altrimenti, a condizione che il rapporto sia reale e non simulato.

Conseguentemente il Fisco, per disconoscere la deduzione di tali spese dal reddito della farmacia, ha soltanto la possibilità di dimostrare – se ci riesce – che i rapporti di sponsorizzazione non siano effettivamente intercorsi o che, ad esempio, l’associazione o la società, pure a fronte della riscossione di corrispettivi a tale scopo destinati, non abbia effettuato in concreto alcuna attività promozionale o infine che i compensi, che figurano nel bilancio della farmacia erogati a questo specifico scopo all’ente stesso, non siano addirittura mai stati riscossi da quest’ultimo.

Attenzione, però, questa presunzione assoluta (spese per pubblicità integralmente deducibili) vale solo per quelle rivolte agli organismi dello sport dilettantistico e non ad altri soggetti; pertanto, se la farmacia si dovesse avvalere di organismi diversi, sarà necessario valutare nei fatti l’attività promozionale resa a suo favore distinguendo se l’attività promozionale riguarda i singoli prodotti o servizi offerti dalla farmacia (nel qual caso si tratterebbe di spese di pubblicità o propaganda integralmente deducibili), ovvero, più genericamente, l’immagine della farmacia (in questa evenienza si tratterebbe di spese di rappresentanza deducibili entro certo limiti e condizioni).

In tal senso, d’altronde, è anche l’orientamento consolidato della Cassazione sull’argomento (e che il Fisco conosce benissimo…).

In ogni caso, a parte questo, ci sembra proprio che, facendo le cose per bene, la sponsorizzazione dello sport dilettantistico possa rappresentare per la farmacia non solo un’iniziativa sociale di tutto merito ma nel contempo anche un buon investimento sull’immagine dell’attività; il tutto condito, infine, con un interessante risparmio fiscale.

(franco lucidi)

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