«La disciplina del carattere abilitante dell’esame finale di laurea in Farmacia avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di atenei». A fornire il chiarimento è la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), la quale ha specificato che «tenuto conto che tali decreti rettorali al momento non risultano ancora emanati dalle singole Università e che, presumibilmente, potrebbero essere adottati nel corso del 2023, la nuova disciplina, con ogni probabilità, non troverà applicazione prima dell’anno accademico 2023/2024».
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Il decreto della laurea abilitante in GU
Lo scorso dicembre il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 651/2022 recante «Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di farmacista Classe LM-13». Nell’articolo 1 «abilitazione all’esercizio della professione di farmacista» si legge che «l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale classe LM-13 abilita all’esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione».
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