Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 302, del 28 dicembre 2022, il Decreto n. 651/2022 recante «Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di farmacista Classe LM-13». Nell’articolo 1 «abilitazione all’esercizio della professione di farmacista» si legge che «l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale classe LM-13 abilita all’esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione».

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Il Tirocinio pratico-valutativo

L’articolo 2 istituisce il «Tirocinio pratico-valutativo», in particolare «un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale». A cui si aggiunge «un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU)». Sempre con riferimento al Tirocinio pratico-valutativo, esso «costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante». Esso «comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati e integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio».

L’introduzione della Prova pratica valutativa

L’articolo 3 del Decreto introduce la «Prova pratica valutativa». Nel dettaglio «l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all’art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea». La prova pratica «ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall’art. 2, comma 3». Inoltre gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea. «In sede di discussione della tesi partecipano non più di due membri designati dall’Ordine professionale e in esito alla discussione è conferito il titolo abilitante all’esercizio della professione di farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269». Nel Decreto, infine, sono presenti anche le modalità operative di svolgimento del tirocinio, da seguire a cura del tirocinante. Si rimanda all’atto integrale nella sezione “Documenti allegati”.

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