la-pesatura-degli-stupefacenti-quesito-imgSempre più spesso vengono in farmacia Polizia e Carabinieri per le pesate degli stupefacenti. Mi chiedono attestato di misurazione che io da qualche tempo rifiuto. Esiste una norma che obbliga il farmacista alla validazione ?

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Se abbiamo compreso l’interrogativo, la farmacia non può rifiutarsi di “collaborare”, perché – secondo il disposto dell’u.c. dell’art. 348 cpp – “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa, o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.

Anzi, il farmacista è tenuto ad aderire alla richiesta anche secondo il vs. Codice deontologico, quindi c’è persino il rischio – in caso di rifiuto di “collaborazione” – di incappare in una duplice infrazione.

Quanto alla “validazione”, forse Lei vorrebbe qualche indicazione circa il verbale o simile che deve seguire la pesatura dopo che sia stata effettuata; in tal caso, ci pare siano sufficienti poche righe in carta libera nelle quali il farmacista dichiari di aver pesato all’interno dei locali della farmacia di cui egli è titolare, in …….., Via ……., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri …. (agenti di polizia, carabinieri, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all’apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi …… grammi.

Più o meno una cosa del genere.
(gustavo bacigalupo)

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