la-corte-dei-conti-detta-i-principi-contabili-per-le-farmacie-ospedaliereUna vera tirata d’orecchi quella fatta dai Giudici della Corte dei Conti della Sardegna con la sentenza n. 85 del 2013 ai responsabili amministrativi di una farmacia ospedaliera per avere redatto bilanci confusi e secondo regole contabili non chiare.

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I conti del magazzino, spiegano i giudici, rientrano nel novero dei conti a materia, la cui disciplina è quella che discende dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato che impone ai contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica, l’obbligo della resa del conto giudiziale (cfr. art. 624 del R.D. n. 827 del 1924), come espressamente sancito dall’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923 (che prevede la sottoposizione all’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che hanno debiti di materie).

Devono, pertanto, individuarsi, a cura dell’Azienda Ospedaliera, i soggetti responsabili, all’interno di ciascuna articolazione, della corretta gestione dei beni farmaco sanitari e per ciò stesso tenuti, a loro volta, alla resa del conto giudiziale (sul punto la corte dichiara la vigenza le disposizioni – tuttora vigenti – del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, art. 41, in merito ai compiti propri del caposala, ora coordinatore infermieristico).

Venendo allo schema da adottarsi, il conto, annuale secondo la Corte sarda, deve contenere:

CONTO MAGAZZINO E DISPOSIZINI GENERALI

  • a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all’inizio dell’esercizio o della gestione, suddistinti per tipologie e non per ampie categorie merceologiche;
  • b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso della gestione, con l’indicazione degli estremi del provvedimento che ne ha disposto l’acquisizione;
  • c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date, anche in tal caso con l’indicazione degli appositi “buoni di consegna”; d) oggetti e le materie esistenti al termine dell’esercizio;
  • e) verifiche ed i discarichi amministrativi, per annullamento, variazioni e simili.

CONTO FARMACI E SANITARI

  • a) dimostrazione documentale di aver posto in essere le cautele idonee alla loro collocazione e conservazione, in modo da impedirne la sottrazione
  • b) operazioni di discarico per farmaci o altri beni scaduti e/o illecitamente sottratti .

Avv. Paola Ferrari

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