La Corte Costituzionale ha imposto, con la sentenza numero 66 del 2017, uno stop alla riforma voluta dalla Regione Piemonte attraverso la legge del 16 maggio 2016, n. 11 Quest’ultima aveva introdotto nuove “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica”: tra di esse, all’articolo 1, si consentiva a parafarmacie e “corner” presenti negli ipermercati «l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della giunta regionale». «L’impugnata norma regionale – hanno spiegato i giudici della Consulta – ha dunque esteso agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza. Si tratta di una innovazione significativa della precedente disciplina regionale, tale da porsi in contrasto con i principi fondamentali della materia, contenuti nella vigente normativa statale». La Corte ha ricordato le riforme intervenute negli ultimi anni, in virtù delle quali «è consentito che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita possano essere vendute talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica (art. 1, comma 1, della legge del 22 dicembre 2011, n. 214)». Viceversa, «per quanto riguarda le prestazioni analitiche di prima istanza (fra le quali quelle contemplate dalla legge regionale impugnata), nessuna facoltà è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la legge statale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo (nelle quali rientrano quelle contemplate dalla disposizione regionale impugnata) alle sole farmacie. La norma regionale impugnata, invece, amplia il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, includendovi quelli a cui la legislazione statale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali, ponendosi così in chiaro contrasto con l’interposta legislazione statale». I giudici hanno perciò dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina piemontese. «Si tratta di una situazione assurda – ha commentato Davide Giuseppe Gullotta, Presidente Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – figlia del limbo normativo nel quale siamo costretti a vivere ormai da 10 anni. Di certo non si tratta di una colpa della Corte Costituzionale, ma del processo normativo che non è mai stato completato e che ci rende, ancora oggi, né carne né pesce. Siamo in balia delle sentenze, delle decisioni dell’Antitrust, dei Tar e del Consiglio di Stato. In termini contenutistici, poi, la cosa incredibile è che si vieta al farmacista presente in parafarmacia di assistere il paziente che vuole effettuare un’autoanalisi, mentre lo stesso può farla tranquillamente a casa propria da solo».
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