Lo scorso 11 giugno FarmaciaVirtuale.it ha pubblicato l’articolo “Ricetta elettronica, l’esperto: «Medici non legittimati ad inviare prescrizioni direttamente alle farmacie»”, in cui Angela Dell’Osso, dello Studio Legale Dell’Osso, aveva rilevato che i medici non sarebbero legittimati all’invio del promemoria di ricetta elettronica direttamente alla farmacia. Articolo che ha provocato una serie di commenti ai quali è seguito l’invio di un documento da parte del legale contenente ulteriori precisazioni.

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«In merito ad alcuni commenti ricevuti su quanto pubblicato in data 11 giugno 2020, l’Avv. Dell’Osso ritiene di dover precisare che il suo articolo si riferisce alle “novità” contenute nello schema di Decreto del MEF sottoposto al parere del Garante della Privacy nel Provvedimento n. 66 del 2 aprile 2020.

Lo schema di Decreto (nota prot. n.45020 del 1.04.2020 del MEF) disciplina, all’art. 4, le modalità di invio del promemoria della ricetta elettronica alla farmacia prescelta dall’assistito e prevede che l’assistito possa accedere, con le credenziali SPID o con la CNS, al portale Sistema TS, per richiedere di utilizzare il promemoria dematerializzato presso una determinata farmacia.

Al fine di agevolare l’uso delle modalità semplificate di acquisizione del promemoria dematerializzato ovvero del NRE, lo schema prevede altresì che, fino al perdurare dello stato di emergenza, l’assistito possa delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso. L’invio degli estremi della ricetta direttamente alla farmacia potrà avvenire anche tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica o attraverso una specifica funzionalità che sarà implementata sul Sistema TS, che consentirà di abbinare la singola prescrizione alla farmacia prescelta dall’interessato. Il sistema renderà disponibile una funzionalità per l’individuazione univoca della farmacia prescelta dall’assistito che potrà così recarsi direttamente in farmacia e ritirare il farmaco, senza dover ricevere ed esibire alla farmacia il promemoria dematerializzato.

Il mio articolo, pertanto, si riferiva alle suddette novità. Nulla quaestio sulle precedenti modalità di invio tramite consenso “scritto” del paziente sul quale il Garante aveva espresso favorevole nel 2014, subordinandolo all’adozione di determinate prescrizioni, e che rimangono valide.

Ma ribadisco che i provvedimenti del Garante, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento UE 2016/679, rappresentano “pareri su proposte di atti normativi” e pertanto, occorrerà attendere la pubblicazione dello schema di decreto per utilizzare le modalità di invio indicate nell’art. 4 dello schema».

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