«Ad oggi, lo schema di decreto che consente l’invio del promemoria di ricetta elettronica direttamente alla farmacia non è stato pubblicato e, di conseguenza, esiste solo il Provvedimento del Garante della Privacy il quale tuttavia non legittima i medici ad inviare direttamente le prescrizioni alle farmacie, neppure con il consenso del paziente, essendo necessario, a tal fine, un atto avente forza di legge». È quanto puntualizza Angela Dell’Osso, dello Studio Legale Dell’Osso, in merito alla possibilità più volte dibattuta riguardante l’invio diretto alla farmacia da parte del medico curante del promemoria di ricetta elettronica. «Tale previsione – precisa Dell’Osso – non è contenuta nell’ordinanza del ministero della Salute del 14 maggio 2020».

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Come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, il provvedimento del 19 marzo della Protezione civile aveva consentito ai medici di medicina generale di inviare in forma telematica il numero di ricetta elettronica, evitando quindi stampa e ritiro del promemoria cartaceo. A questo era seguito il parere favorevole del Garante della protezione dei dati personali allo schema di decreto. In proposito, l’Autorità aveva evidenziato che «al fine di semplificare la comunicazione telefonica del numero di ricetta elettronica dal medico all’assistito e dall’assistito alla farmacia, lo schema di decreto in esame ha previsto che l’interessato possa delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso».

«Se è vero che il Garante della Privacy – aggiunge Dell’Osso -, con Provvedimento n. 66 del 2 aprile 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto che prevede modalità di invio degli estremi della ricetta elettronica direttamente alla farmacia fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, è parimenti vero che tale Decreto attualmente non esiste». Inoltre, «senza entrare in merito alla natura giuridica dei Decreti ministeriali – conclude Dell’Osso -, quali meri atti amministrativi e quindi “inidonei” a limitare il principio di libera scelta della farmacia sancito dall’art. 15 della legge 475/1968 (e rimarcato dall’art. 14 del Codice Deontologico “Libera scelta della Farmacia”), che necessiterebbe di una legge o di un atto avente forza di legge, ad oggi, non abbiamo un Decreto ministeriale ma solo uno lo schema di Decreto il quale può essere considerato come tamquam non esset».

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