integratori alimentariGli integratori alimentari non sono miracolosi. Il Giurì per la pubblicità con provvedimento n. 26 in data 27 marzo ha emesso ordinanza di sospensione della pubblicità di un integratore che permetteva di far perdere “tutti i chili superflui dai 5kg ai 30kg senza fatica!!!”. Questo messaggio è stato ritenuto in contrasto con gli artt. 2, 4, 12bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio, infatti, è tale da creare la falsa speranza di risolvere facilmente ed in tempi brevi un problema che, per i disagi di salute ed estetici che provoca, rende chi ne è afflitto particolarmente sensibile e vulnerabile. In particolare si alletta il pubblico con promesse illusorie, inducendolo a credere che con il sistema di dimagrimento , senza chiarire in cosa effettivamente consista, sia possibile ottenere una sicura e notevole perdita di peso senza che sia necessario sostenere sacrifici in termini di riduzione dell’apporto calorico giornaliero, svolgimento di attività fisica e, più in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l’obiettivo. Espressioni come: “Puoi perdere tutti i chili superflui”, “dai 5kg ai 30kg senza fatica!!!” accreditano agli occhi dei destinatari il falso e illusorio convincimento che il sistema reclamizzato possa realmente risolvere in modo definitivo i problemi di peso senza sacrifici. Improprio è in ogni caso il riferimento all’obesità, nonché l’uso suggestivo dell’immagine di un individuo in camice bianco, che possono veicolare al pubblico l’idea di una funzione medicale del trattamento stesso. Scorretta è altresì la visualizzazione delle foto “prima – dopo”, che riporta l’evoluzione del processo di dimagrimento (“massa grassa-prima-dopo-perfetto”) di un soggetto che avrebbe utilizzato il sistema pubblicizzato. Tale elemento è improprio sia da un punto di vista per così dire tecnico, perché non tiene conto della inevitabile variabilità della risposta individuale al trattamento reclamizzato, sia da un punto di vista prettamente comunicazionale, in quanto suscettibile di rendere il messaggio eccessivamente enfatico e illusorio. Si ricorda, infine, che l’ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e rapido ottenimento di risultati ambiti e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie.

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Avv. Paola Ferrari

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