In merito alla sospensione dagli incarichi dei farmacisti inosservanti l’obbligo di sottoporsi a vaccino contro il Covid-19, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) precisa in una nota che tale sospensione non è da intendersi come interruzione totale dell’attività del professionista ma, come prescritto dalla normativa, solo da mansioni che possono comportare il rischio di diffusione del contagio del virus. «Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 – dichiara la Fofi – l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale adottato dalla competente Asl “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. Sulla base dell’interpretazione letterale della predetta disposizione, la sospensione non riguarda l’esercizio della professione tout court, ma in modo specifico “il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. Che altre attività professionali possono residuare ne è data conferma dal comma 8 per il quale il datore di lavoro, ove possibile, “adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate dal comma 6″».
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Durata e interruzione della sospensione
La sospensione del farmacista dagli incarichi che comportano rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2 è temporanea e comunque revocabile in caso il professionista assolva all’obbligo. «Si tratta – afferma in merito la Fofi – di sospensione che ha un’operatività massima predefinita (non oltre il 31 dicembre 2021), che comunque viene meno per iniziativa del professionista, qualora assolva all’obbligo vaccinale, ovvero dell’autorità sanitaria competente in caso di completamento piano vaccinale».
Non necessaria la pubblicazione sull’Albo in quanto sospensione temporanea
Riguardo agli adempimenti burocratici in capo agli Ordini professionali, la Fofi aveva già precisato che «la sospensione non è disposta dall’Ordine, bensì dalla Asl e l’Ordine è tenuto a prenderne atto e dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono, consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021». In merito invece all’eventualità di annotare la sospensione sull’Albo professionale, la Federazione aggiunge che « la normativa vigente prevede l’obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi. Si tratta di una norma di stretta interpretazione e, come tale, non si ritiene possa essere estesa a fattispecie non espressamente previste dal Legislatore. Non sfugge, peraltro, la sussistenza di un interesse da parte del cittadino di conoscere l’esistenza di un provvedimento di sospensione degli iscritti dall’esercizio delle mansioni indicate dal citato art. 4, comma 6, ma va, altresì, considerato che, riguardando la sospensione solo specifiche mansioni e prestazioni, risulta difficoltosa nei fatti la puntuale verifica della sussistenza di tale provvedimento inibitorio rispetto alla possibilità di svolgere le rimanenti attività consentite. Nel bilanciamento tra i predetti profili e alla luce delle considerazioni dinnanzi esposte, non può prudenzialmente che ritenersi la prevalenza del primo sul secondo e, pertanto, si suggerisce, in via cautelativa, di non procedere alla suddetta annotazione sull’albo».
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