La violazione del comma 6 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, «pone a carico dell’Asl l’onere di dare immediata comunicazione scritta dell’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza». È quanto ricorda il ministero della Salute in una nota inviata alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), richiamata venerdì 16 luglio 2021. Secondo quanto sottolineato dalla Fofi «il Dicastero ha chiarito che tale sospensione derivante dalla legge “è un’ipotesi di sospensione obbligatoria – precisa il Ministero -, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Pertanto, l’attività posta in capo all’Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL».

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La sospensione è disposta dalla Asl

In proposito, la Fofi specifica che «la sospensione, dunque, non è disposta dall’Ordine, bensì dalla Asl e l’Ordine è tenuto prendere atto dello stesso e dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Alla luce di quanto evidenziato «gli Ordini – evidenzia la Fofi – nella deliberazione di presa d’atto del provvedimento di sospensione adottato dalla competente ASL, potranno inserire nelle premesse anche il riferimento alla nota allegata del Ministero della Salute dalla quale si evidenzia chiaramente che il soggetto che determina la sospensione è la ASL e gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in capo agli Ordini stessi». Nella stessa circolare la Fofi evidenzia che «ad avviso del Ministero, tale sospensione obbligatoria non è inquadrabile tra le ipotesi previste dall’articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall’esercizio della professione, poiché la norma individua ipotesi tassative, non estendibili analogicamente ad altre fattispecie».

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