«L’incompatibilità tra socio di società titolare di farmacia derivante dalla legge 362/1991 e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” riguarderebbe unicamente i soggetti de quo che rivestano all’interno della farmacia funzioni amministrative di gestione». A spiegarlo è Marino Mascheroni, dell’omonimo studio di Milano, che ha commentato una sentenza della Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, «era stata chiamata ad esprimersi su un questione di legittimità sollevata da un collegio arbitrale, al fine di esprimersi su un contenzioso tra una società e un socio». I giudici, in particolare, hanno affermato che «la causa di incompatibilità non può essere riferibile ai soci di società di capitali (ai quali assimiliamo anche gli accomandati di sas) che non siano coinvolti a nessun titolo nella gestione dell’azienda farmacia». Tale incompatibilità, infatti, secondo la Consulta «riguarda unicamente quella con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato del soggetto che gestisca la farmacia o che ne risulti associato o comunque coinvolto nella gestione».

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Secondo Mascheroni, tuttavia, la sentenza «parrebbe una tipica “decisione interpretative di rigetto” della Corte costituzionale, che non ha immediata efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme. E pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. Principio antico già stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 maggio 2004 n. 23016, precisando che in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge, purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto».

In ogni caso, secondo l’esperto «nasce uno “sdoppiamento” tra le incompatibilità tra soci e soci anche amministratori. Per tutti i soci, le incompatibilità riguardano lo svolgimento di attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; l’esercizio della professione medica;  la posizione di titolare, direttore o collaboratore di altra farmacia». Mentre per i soci gestori e amministratori, qualsiasi rapporto di lavoro. Come detto, la decisione non vale erga omnes. Tuttavia, «la stessa norma potrà essere censurata in seguito da un altro giudice. Se tuttavia tale ultimo giudice non prospetta nuovi profili di incostituzionalità, la questione “ripetitiva” è destinata ad essere dichiarata “manifestamente infondata”, con ordinanza deliberata in camera di consiglio».

«Dovremmo forse attendere – conclude Mascheroni – degli interventi automatizzati anche da parte dell’autorità amministrativa, che continua ad evidenziare sulla sua modulistica la sussistenza dell’incompatibilità de quo, ma siamo certi si tratti di “tempi di aggiustamento”. Nessun problema quindi anche nell’acquisto di partecipazioni di società da parte soci lavoratori, e non solo farmacisti o pensionati o studenti come il dire della norma sembra(va) affermare. E nessun problema nel passaggio generazionale della farmacia in cui anche l’erede con occupazione non sarà più costretto a porsi di fronte alla scelta del dismettere la propria attività e divenire socio della farmacia ovvero mantenerla ed essere liquidato».

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