legge sulla concorrenzaQuali sono le reali incompatibilità imposte dalla legge sulla Concorrenza alla titolarità della farmacia? A rispondere è l’avvocato Gustavo Bacigalupo, che ricorda innanzitutto come con la nuova norma possano «indifferentemente partecipare a una società di persone o di capitali titolare di farmacia i farmacisti e i “non farmacisti” e quindi la compagine sociale può essere composta dagli uni e dagli altri contemporaneamente, oppure soltanto da farmacisti o soltanto da “non farmacisti”. Inoltre, i soci possono ora indifferentemente essere persone fisiche come essi stessi società di persone o di capitali, che a loro volta possono essere formate da altre società di persone o di capitali e così via (le famose “scatole cinesi”, per intenderci), moltiplicando e complicando gli scenari». Il comma 2 dell’art.7 della legge indica tre condizioni di incompatibilità, «tutte riconducibili – prosegue il legale – all’intendimento del legislatore di evitare la partecipazione all’esercizio e/o gestione di una o più farmacie di figure imprenditoriali o professionali portatrici di interessi privati potenzialmente in grado di confliggere o incidere negativamente o porre comunque in pericolo l’interesse di rilievo pubblico alla “migliore” dispensazione del medicinale al cittadino». La prima riguarda la produzione e l’informazione scientifica del farmaco: «Nella norma le due ipotesi vengono riunite perché i criteri di operatività sono gli stessi. Quindi in queste due prime figure l’incompatibilità riguarda indubbiamente sia il socio-persona fisica che il socio-impresa o socio-società». Anche l’incompatibilità con l’“esercizio della professione medica” «non parrebbe circoscrivibile ai soli medici iscritti all’albo, dunque al socio-persona fisica, e invece dovrebbe parimenti applicarsi anche al socio-società, ma quando la società “partecipante” sia legittimata statutariamente all’esercizio di attività sanitarie inclusive di quella medica». In altre parole, «non può partecipare a una società titolare di farmacia la classica casa di cura, mentre può probabilmente parteciparvi una società al cui oggetto sia statutariamente estranea qualsiasi attività riservata alla professione medica». Inoltre, l’atto con cui un medico acquistasse «lo status di socio di una società che statutariamente abbia per oggetto l’acquisizione a nome proprio di imprese commerciali e/o di quote di società commerciali (quindi incluse, o non escluse, le farmacie), potrebbe essere nullo proprio perché ritenuto un “mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”, quella evidentemente che vieta la partecipazione di un medico iscritto all’albo». Fin qui non sembrano esserci enormi problemi, «ma nei casi in cui invece la partecipazione a una società titolare di farmacie costituisca per un’altra società una mera operazione di investimento e non un’attività direttamente prevista dallo statuto, perché (e soprattutto come) impedire a un medico, solo perché medico, di essere socio della società “partecipante”?», si chiede Bacigalupo. «Come vedete, stiamo via via entrando in una selva oscura da cui diventa complicato uscire indenni». Un’altra incompatibilità è quella «con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia». «A una prima lettura – osserva l’avvocato – sembrerebbero condizioni riferibili soltanto a soci-persone fisiche, ma non è così visto che per il nuovo comma 1 dell’art. 7 “Sono titolari… le persone fisiche…, le società di persone, le società di capitali ecc.”, e quindi la “posizione di titolare” dovrebbe oggi egualmente riguardare titolari in forma individuale e titolari in forma di società di capitali. Né il Dr. Rossi (titolare individuale di una farmacia), né la Rossi srl (titolare di una o più farmacie) potrebbero pertanto partecipare a una società di persone o di capitali che sia titolare a propria volta di una o più farmacie». Ma il combinato disposto del comma 158 (che impone il limite al 20% su base regionale in capo ad un singolo soggetto) e dal codice civile, sembrano «convergere decisamente per la piena legittimità della partecipazione di una società (di persone o di capitali) titolare di farmacie ad un’altra società (di persone o di capitali) anch’essa titolare di farmacie». Quanto al titolare individuale, l’analisi della legge e delle altre norme in vigore lascia propendere per la possibilità che «anche il titolare-persona fisica possa puntare fisica alla plurititolarità». Ciò che è chiaro, secondo Bacigalupo, è che si è di fronte ad un «passaggio epocale», la cui interpretazione è tuttavia «spesso un’operazione difficile». Il terzo elemento di incompatibilità è poi quello che si riferisce a «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato: esso può sopravvivere – si domanda l’esperto – considerando che titolari di farmacie possono ora essere anche società di capitali, alle quali per definizione partecipano anche o soltanto “capitalisti” che verosimilmente non possono però essere solo pensionati, casalinghe, studenti, nullafacenti o a loro volta società di capitali? La risposta per noi deve quasi fatalmente essere negativa, e beninteso senza distinzioni tra rapporti di lavoro pubblico e rapporti di lavoro privato».

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