Il 7 maggio 2018 la Fofi, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, ha approvato il nuovo Codice deontologico del farmacista, colonna portante a cui dovrebbero attenersi tutti i farmacisti nello svolgere la professione.
L’avvocato Claudio Duchi, esperto in diritto farmaceutico farmaceutico, ha commentato sul sito Iusfarma.it, come solitamente “le versioni dei codici deontologici variano di poco, tuttavia, questo nuovo testo ha dovuto tener conto di tutti i cambiamenti intervenuti nella pratica professionale, tra cui quella, nuova e delicata, relativa alla titolarità della farmacia in capo a società comprendenti soci non farmacisti o addirittura composte soltanto da tali soci”, voluta dalla Legge sulla Concorrenza. Le nuove situazioni contemplate fanno sì che il direttore farmacista possa venirsi a trovare in un conflitto con la proprietà-titolarità dell’esercizio, che presenti anche un versante deontologico, da affrontarsi secondo i principi che regolano la professione.
Il nuovo testo appena approvato affronta l’argomento all’art. 24 titolato “Organizzazione dell’esercizio della farmacia” stabilendo che il direttore, che è sempre un farmacista è comunque “responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari”. A questa affermazione del primo comma fa seguito quella del secondo comma per cui il direttore è garante e personalmente responsabile del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche da applicarsi “in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni”.
“Queste previsioni sembrerebbero configurare la regola generale per la quale, all’interno delle società titolari di farmacie composte da non farmacisti, il direttore-farmacista è comunque tenuto a imporre, sotto la sua personale responsabilità, l’osservanza delle norme che regolano l’esercizio della professione” continua il giurista. Il medesimo art. 24, tuttavia, si conclude con un terzo comma che presenta un margine di ambiguità perché, pur prescrivendo che “eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare secondo i criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia” aggiunge che “qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del codice deontologico il farmacista-direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
Il sospetto di ambiguità della norma nasce dal fatto che la sua prima prescrizione dichiara che il direttore della farmacia non può giustificarsi sul piano disciplinare adducendo i condizionamenti ai quali fosse stato sottoposto dalla titolarità-proprietà dell’esercizio rivestita da non farmacisti. La seconda affermazione, invece, che indica il dovere di segnalare l’inosservanza delle prescrizioni del Codice deontologico all’Ordine, non si capisce bene se introduca un’esimente od un aggravio in capo al direttore dell’esercizio.
L’avvocato Duchi, in merito a questo punto, ha dichiarato di propendere “per questa seconda interpretazione che renderebbe la norma deontologica nel suo complesso estremamente coerente e rigorosa e tuttavia, se così fosse, si sarebbe probabilmente potuto adottare una formulazione più chiara”.
Duchi continua evidenziando che “il medesimo dubbio nasce anche dalla previsione del precedente art. 23 riguardante il divieto di esporre comunicazioni pubblicitarie relative alla farmacia negli studi ed ambulatori medici o veterinari, cliniche, strutture sanitarie e socio assistenziali; la norma infatti prevede che, qualora non riescano a far rispettare tale divieto dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato, il direttore o il farmacista responsabile abbiano il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
“È questo il solo comportamento cui sono tenuti?” conclude l’avvocato. “Probabilmente sì, perché con questi chiari di luna sarebbe eccessivo pretenderne anche le dimissioni e perché in ogni caso si tratta di comportamenti tenuti al di fuori della farmacia e quindi dalla sfera di stretta responsabilità del direttore”.
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