società-di-capitaleLa legge sulla Concorrenza (la n. 124 del 2017), come noto, ha concesso l’ingresso delle società di capitale nella proprietà delle farmacie. Ma specifica anche che la partecipazione «è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 8 della legge n. 362/1991». Un riferimento che però, secondo un articolo pubblicato dall’avvocato Claudio Duchi sul portale IusFarma – Osservatorio di Diritto farmaceutico, apre la strada a diverse interpretazioni.
Il nodo è legato proprio all’articolo 8, secondo il quale – spiega il legale – «la partecipazione alle società titolari di farmacie è incompatibile “con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro pubblico o privato”. Infatti, se quest’ultima incompatibilità fosse compatibile, cioè restasse in vigore, molte situazioni famigliari che la approvazione della legge n. 124 aveva fatto sperare di risolvere rimarrebbero invece insolubili, deludendo così aspettative a lungo coltivate. Si pensi al caso degli eredi del titolare defunto della farmacia che volessero partecipare alla sua gestione pur non essendo farmacisti, oppure al titolare che vorrebbe mantenere la farmacia nell’ambito famigliare coinvolgendo nella sua titolarità e proprietà, se non nella sua gestione, anche il figlio o i figli che non siano farmacisti: se si ritiene che l’incompatibilità dei soci con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro pubblico o privato sia compatibile con l’estensione alle società di capitali dei soggetti titolari di farmacie dovrà concludersi che soci diversi dai farmacisti idonei potranno essere solo coloro che siano disoccupati o studenti, oppure imprenditori e professionisti».
Come risolvere il problema dunque? «La difficoltà sorge soprattutto se mentalmente ci si riferisce a società di dimensioni familiari, poiché in questo caso viene da confondere l’assurdità del divieto con la sua formale compatibilità: sarebbe totalmente privo di logica, ad esempio, limitare la partecipazione ad una srl titolare della farmacia di famiglia agli studenti, ai disoccupati o ai professionisti, negandola a chi abbia un rapporto di lavoro in un settore che nulla abbia a che vedere con la farmacia, ma certo sarebbe operativamente possibile. L’illogicità della distinzione tra le due posizioni, cioè tra quella di chi potrebbe divenire socio e quella di chi invece risulterebbe escluso, è conseguenza del fatto che i soci delle società di capitali sono, lapalissianamente, soci capitalisti. Come tali nulla hanno a che fare con l’incompatibilità riferita dall’art. 8 della legge n. 362/1991 ad un rapporto di lavoro, incompatibilità che evidentemente riguarda il caso di chi sia socio di una società di persone e sia, come tale, destinato a gestire personalmente la farmacia». Si potrebbe perciò concludere che «non è compatibile con la natura e la stessa ragion d’essere delle società di capitali il divieto di parteciparvi riguardante chi abbia un qualsiasi rapporto di lavoro; al contrario, se la compatibilità riguarda la applicabilità pratica del divieto, pur nella sua illogicità, la conclusione sarà opposta, nulla impedendo di vietare che ad una società per così dire familiare partecipi il figlio del titolare della farmacia che sia dipendente di un’azienda produttrice di computer piuttosto che dirigente di una casa automobilistica». Guardando poi ai grandi gruppi che potrebbero lanciarsi nel mercato delle farmacie italiane, «il dilemma cade: tutte le società di capitali di medie o grandi dimensioni, infatti, non potrebbero intestarsi una o più farmacie poiché tra i loro soci vi sarebbe necessariamente una preponderanza di persone legate da un rapporto di lavoro con la società stessa o con un qualsiasi soggetto terzo; né varrebbe l’obiezione per la quale dal punto di vista operativo questi grandi gruppi accederebbero alla titolarità delle farmacie dando vita per partenogenesi ad altre società di capitali, così che la titolarità della farmacia risulterebbe in capo ad una società di capitali i cui soci sarebbero altre società di capitali, attraverso una sorta di sistema a scatole cinesi». In conclusione, secondo il legale «ritenere compatibile con la titolarità di farmacia in capo alle società di capitali il divieto di cui all’articolo 8 della legge n. 362/1991 significa rendere inapplicabile di fatto l’estensione della titolarità delle farmacie a tali società, il che non è una conclusione possibile, anche secondo gli ordinari criteri di interpretazione delle norme i quali devono ricercare l’interpretazione che renda le norme applicabili e quindi utili. Con una battuta si potrebbe suggerire alle associazioni di categoria di propugnare l’interpretazione restrittiva poiché, se passasse, nessun grande gruppo e nessuna catena potrebbe divenire titolare, neppure di una sola farmacia. Ma, appunto, è soltanto una battuta».

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