Le aziende sanitarie potranno utilizzare i recapiti telefonici forniti dai pazienti adulti in occasione di precedenti prestazioni per inviare comunicazioni volte a promuovere l’adesione a campagne di screening istituzionali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che l’uso è ammissibile anche qualora l’informativa privacy resa al momento della raccolta iniziale non menzionasse esplicitamente la finalità. La decisione si basa su una interpretazione dei principi del Regolamento Ue e della giurisprudenza europea, secondo cui il trattamento dei dati strettamente necessario alla promozione di programmi pubblici di prevenzione può essere considerato compatibile con le originarie finalità di cura e assistenza.

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Promozione di screening previsti da normative nazionali o regionali

L’Autorità, presieduta da Pasquale Stanzione, ha però sottolineato che la possibilità è subordinata al rispetto di specifiche e rigorose condizioni volte a garantire i diritti degli interessati. Dunque, l’Autorità ha adottato linee guida con il quadro operativo per i titolari del trattamento. La compatibilità del trattamento è ristretta esclusivamente alla promozione di screening previsti da norme nazionali o regionali, escludendo qualsiasi altro scopo come la ricerca scientifica o attività di tipo amministrativo.

Le garanzie previste dalle linee guida

Per la migliore tutela, le aziende sanitarie sono tenute ad aggiornare l’informativa privacy resa ai pazienti. Nell’aggiornamento dovrà essere specificato che i recapiti più recenti, previa verifica della loro correttezza, potranno essere impiegati per lo scopo limitato. È previsto un importante divieto: non potranno essere utilizzati i numeri di telefono raccolti nell’ambito di prestazioni sanitarie caratterizzate da una particolare salvaguardia dell’anonimato. Rientrano nella categoria i dati relativi all’interruzione volontaria di gravidanza, al parto in anonimato, alle prestazioni per persone sieropositive, o per vittime di violenza.

Trattamento condotto con le massime cautele

Il trattamento dovrà essere condotto con le massime cautele, limitandosi alle sole campagne di screening previste dalla legge. Le aziende dovranno inoltre assicurare che i dati utilizzati siano quelli aggiornati e corretti, evitando così comunicazioni errate o inviate a recapiti non più in uso. Le misure intendono bilanciare l’esigenza di salute pubblica – screening – con il fondamentale diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini.

Modalità chiare di invio e diritto di opposizione

Un ulteriore aspetto regolamentato dalle linee guida del Garante privacy riguarda le modalità concrete di invio delle comunicazioni. Nel messaggio di invito, che potrà essere veicolato tramite Sms o altri mezzi analoghi, dovrà essere chiaramente identificata l’azienda sanitaria mittente, per trasparenza e riconoscibilità della comunicazione da parte del paziente, evitando che possa essere confusa con messaggi promozionali di altro tipo. La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere un’esplicita indicazione del diritto di opposizione del paziente. Deve essere specificato che l’interessato può opporsi in qualsiasi momento all’invio futuro di simili messaggi. Le modalità per esercitare il diritto, come un numero di telefono da contattare o un indirizzo email dedicato, devono essere semplici e immediatamente fruibili.

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