Come è noto, la farmacia ha la possibilità di fornirsi attraverso due canali principali. Il primo, relativo al rapporto diretto con l’industria produttrice, mentre, il secondo, attraverso il distributore intermedio, comunemente chiamato grossista. Quest’ultimo, attraverso la sua attività di intermediazione con l’industria e grazie alle estese superfici di stoccaggio, può garantire prontamente, nel giro di poche ore lavorative e mediante un servizio puntuale di consegne, l’approvvigionamento di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti, alla farmacia che ne fa richiesta. Cosa accade però se il grossista si rifiuta di eseguire la fornitura nei confronti di una farmacia privata? A rispondere al quesito sollevato da un farmacista è Stefano Civitareale, dottore commercialista presso lo Studio associato Bacigalupo-Lucidi, in Roma.

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Nello specifico, spiega l’esperto, «il decreto comunitario dei farmaci (art. 105, comma 3, d.lgs. 219/2006) prevede che la fornitura alle farmacie e a tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico “di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta” nell’ambito territoriale indicato dal distributore stesso al momento del rilascio dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso».

Qualora ciò non avvenga secondo quanto previsto, «il farmacista – sottolinea Civitareale – ha facoltà di segnalare alla Regione e/o alle altre autorità competenti il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione, nonché il grossista a cui ha avanzato la pretesa». Tuttavia, «esiste dunque un obbligo generale per i grossisti – sancito del resto nello stesso decreto (art. 1, primo comma, lett. s), del d.lgs. 219/2006) – “di garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di Aic e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio” geograficamente determinato». Queste ultime, disposizioni che «mirano evidentemente alla capillare e tempestiva distribuzione delle specialità evitando che un medicinale possa non rivelarsi nel concreto reperibile nella rete di distribuzione regionale».

«Tuttavia – conclude – , l’applicazione della normativa è in ogni caso condizionata alla verifica sia della presenza del medicinale al momento dell’ordine nei magazzini del grossista sempreché naturalmente fornito dall’industria e sia dell’ambito territoriale di operatività dichiarato dal distributore intermedio, come detto, al momento del rilascio dell’autorizzazione». In tal senso, «l’obbligo della fornitura potrebbe dunque essere almeno parzialmente “eluso”, limitato cioè a pochi “pezzi” quelli disponibili al momento dell’ordine, oppure addirittura non evaso affatto laddove il territorio in cui ha esercizio la farmacia non sia compreso in quello servito dal grossista».

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