federfarma veronaIl Tribunale di Verona – sezione seconda – con propria sentenza n.1022/2017 pubblicata lo scorso 26 aprile ha respinto l’appello proposto dalla ex Azienda ULSS 21 (oggi Azienda Ulss 9 Scaligera) nei confronti delle farmacie ricorrenti nell’ambito delle azioni di recupero dell’extrasconto dell’1,4% (ex Decreto Abruzzo).
Il provvedimento in esame sancisce definitivamente l’esclusione dell’IVA dalla base imponibile utile ai fini dell’applicazione della trattenuta dell’1,4%, operata dalle farmacie, relativamente al periodo da maggio 2009 ad aprile 2010 a seguito dell’emanazione del decreto “salva Abruzzo”, conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009.
Probabilmente la sentenza mette la parola fine ad una annosa questione che ha interessato la quasi totalità delle 18.000 farmacie italiane. Il risultato positivo ottenuto nell’ambito di una azione di tutela collettiva – sostenuta dal Sindacato Regionale del Veneto- Federfarma Veneto a seguito del ricorso promosso dall’ex Aulss 21 avverso alla decisione del Giudice di Pace di Verona n. 2728/15, che già aveva accolto le istanze dei farmacisti costituisce, infatti, un importante precedente del quale si dovrà tenere conto a livello nazionale e locale in analoghe azioni legali ancora in essere.
«Anche il Tribunale di Verona con la sentenza ha quindi nuovamente confermato la legittimità della domanda svolta dai farmacisti veneti – commenta l’avv. Stefano Conti – Legale incaricato – ed ha condannato in questo caso la ex asl 21 a riconoscere alle farmacie la quota dell’1,4% erroneamente applicata anche sul’iva e sugli sconti preesistenti».
«Viene finalmente riconosciuto quanto da sempre sostenuto dalle farmacie – sostiene il dott. Marco Bacchini Presidente di Federfarma Verona – che non si sono sottratte all’assoggettamento della nuova trattenuta per contribuire ad aiutare i colleghi e le popolazioni colpite dal sisma del 2009. Il contributo fornito dalle farmacie in questo contesto è stato veramente ragguardevole, e per tale ragione era altrettanto corretto che il versamento fosse effettuato nella giusta misura con precisione, interpretando in modo esatto la norma , non considerando quindi l’IVA quale base imponibile del nuovo tributo».

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