Con la conversione in legge del Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) sono state apportate diverse novità rilevanti per il Fascicolo sanitario elettronico. A farlo sapere era stata la stessa Agid, la quale, come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, aveva spiegato che «vengono estese le tipologie di dati sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel Fse: sono così inclusi anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del Sistema sanitario nazionale, non solo quelle interne al Ssn». Anche l’attivazione e l’alimentazione del Fse diviene automatica e più agevole: «Il cittadino – aveva evidenziato l’Agid – non dovrà più richiedere l’apertura del proprio fascicolo e dare il proprio consenso alla sua alimentazione, ma potrà sempre decidere chi può accedere ai suoi dati sanitari, attraverso il meccanismo del consenso esplicito. Resta garantito, inoltre, il diritto di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE».

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Le novità del Decreto Rilancio

Tra le novità del Decreto Rilancio un cenno al dossier farmaceutico: «È prevista la pubblicazione sul Portale nazionale del Fse, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti del Fse e del dossier farmaceutico». Proprio il Garante per la protezione dei dati personali, pur non facendo alcun riferimento al mondo del farmaco, ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la pagina “Fascicolo sanitario elettronico – Domande più frequenti”. Si tratta di un documento in 13 punti in cui vengono affrontati i diversi temi, alcuni dei quali di natura pratica, relativi all’interazione e all’uso dei dati presenti nelle piattaforme digitali del Fascicolo sanitario elettronico.

I quesiti e le risposte del Garante

Tra i quesiti pubblicati, ai quali si rimanda per la consultazione integrale, quello relativo alle finalità del Fse. Il Garante evidenzia in proposito che il Fascicolo sanitario elettronico «persegue tre finalità: 1) di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione); 2) di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico); 3) di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria)». Un cenno al consenso da parte del soggetto interessato, secondo qui il Garante sottolinea che «una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo Fse. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso».

L’accesso ai dati dal personale amministrativo

Al quesito «il personale amministrativo operante nella struttura sanitaria può accedere al fascicolo?», il Garante risponde che «il personale amministrativo può, in qualità di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio, il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa)». Anche il medico di medicina generale può avere accesso al Fse: «Il fascicolo – si legge nell’area – può essere consultato da tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l’interessato. Il Mmg/Pls ha poi il compito specifico di redigere il profilo sanitario sintetico (il cosiddetto patient summary)». Sebbene questo punto annoveri medici ed “esercenti professioni sanitarie”, non cita esplicitamente i farmacisti ed eventuali possibilità di accesso ai dati sanitari dei pazienti.

La selettività all’esposizione dei dati

In merito alla selettiva disponibilità di accesso di determinati dati, facoltà esercitabile dal diretto interessato, il Garante puntualizza che egli «ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del Fse sia successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti. L’oscuramento deve avvenire con modalità tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all’accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati “oscurati”. L’assistito può decidere di revocare in ogni momento l’oscuramento».

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