fascia-c-presidente-della-repubblicaIl Consiglio di Stato ha reso noto l’esito di un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Davide Giuseppe Gullotta, presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, contro il ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco. L’obiettivo era di chiedere l’annullamento del decreto ministeriale del 15 novembre 2012, in materia di vendita di medicinali, e di una nota dell’Aifa sul tema, che – spiega la corte – «non consentirebbero di vendere all’interno di un esercizio commerciale diverso dalla farmacia, medicinali con obbligo di prescrizione medica non soggetti a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».
Secondo Gullotta, tuttavia, tali provvedimenti risulterebbero in violazione della legge 241 del 1990, poiché «dalla lettura del provvedimento ministeriale non sarebbe possibile intuire sulla base di quali criteri i prodotti farmaceutici di fascia C siano stati catalogati nei tre rispettivi elenchi allegati al decreto». Il dirigente ha inoltre spiegato che il delisting operato sempre nel 2012 avrebbe consentito di vendere solo 356 prodotti, mentre «ben 1.704 medicinali di fascia C, non soggetti a rimborso da parte del S.S.N., continuerebbero ad essere distribuiti esclusivamente dalla farmacie tradizionali». Ma sono stati anche mossi rilievi dal punto di vista costituzionale: in particolare la presunta violazione degli articoli 2, 32, 41 e 117 della Carta. «Il Collegio – si legge nella risposta fornita a Gullotta – ritiene che il ricorso sia infondato». In materia costituzionale, è stata richiamata una sentenza della Consulta del 18 luglio 2014, ed è stato ricordato che «l’incondizionata liberalizzazione dei farmaci di fascia C inciderebbe, con effetti non del tutto prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini». «Rientra, infine, nella discrezionalità tecnico-amministrativa, e non è sindacabile – conclude il testo – salvo il caso di plateale illogicità (di cui nella fattispecie non si ha evidenza alla stregua di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea), la selezione dei farmaci somministrabili dalle parafarmacie».

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