Vorrei sapere se è lecito che il farmacista del paese vicino, e che ha aperto una parafarmacia nella fraz. marina, tenga davanti al locale di quest’ultima un’auto con la scritta: consegna a domicilio di farmaci tel…, e che faccia questo servizio in un comune diverso da quello dove ha la farmacia. Inoltre ha una croce verde tipica della farmacia, posta all’esterno della parafarmacia.

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Un’autovettura che rechi la scritta “consegna a domicilio di farmaci tel…” può forse rivelarsi l’indizio di una violazione dell’art. 122 TU.San. (“la vendita al pubblico di medicinali… non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia”), ovvero dell’art. 5 del dl. 223/06 convertito con l. 248/06 (la vendita di sop, vecchi e nuovi, “è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”), secondo che l’indicazione telefonica conduca, rispettivamente, ad una farmacia o ad una parafarmacia (se non addirittura la violazione di ambedue le disposizioni, nel caso di una… spola del veicolo tra l’uno e/o l’altro dei due esercizi e il domicilio dei vari clienti). Però è naturalmente anche necessario che la vettura sia in qualche modo, per così dire, “colta sul fatto”, tenendo inoltre sempre presente che la consegna di medicinali a domicilio – da parte della farmacia (e ragionevolmente anche dalla parte della parafarmacia, nonostante il più rigoroso dettato dell’art. 5 del decreto Bersani) – è pienamente legittima se la richiesta del farmaco è pervenuta spontaneamente e liberamente e quando, in presenza di una ricetta, questa sia spedita all’interno dell’esercizio. Anche il vs. Codice deontologico, del resto, sembra condivisibilmente ben tollerare la vicenda, perché l’art. 28 – forse confidando anche nel precetto generale dell’art. 15 (sul “divieto di accaparramento di ricette”) – recepisce pur senza citarlo l’art. 122 del TU. e ne rafforza senz’altro la prescrittività richiamando anche gli artt. 11, 12 e 36. La liceità o illiceità di una condotta, quindi, non dipende dal “bacino di utenza” – naturale o non naturale – da cui la richiesta alla farmacia sia pervenuta, se cioè si tratti o meno di un cittadino residente nel centro abitato in cui è ubicata l’unica farmacia o comunque all’interno della porzione territoriale corrispondente alla relativa sede farmaceutica; qualunque  esercizio può infatti servire qualunque cittadino, non importa ove risieda, purché egli abbia scelto liberamente di servirsi proprio di quella farmacia e non di altre. Se invece il fatto da Lei riferito presenta elementi di contrasto con i principi appena ricordati, deve essere denunciato senza alcun timore all’Asl, ai Nas e all’Ordine dei farmacisti anche se il rischio che queste pratiche restino insabbiate chissà per quanto tempo non è purtroppo campato in aria (ma l’Ordine tende generalmente a non restare indifferente, specie quando vi ravvisi violazioni dell’art. 15 del Codice). Infine, quanto alla croce verde, la sua apposizione all’esterno del locale spetta in via esclusiva alla farmacia, come è stato ampiamente illustrato nella Sediva News del 5/10/2012: “Riservata alla farmacia è la “croce verde”, non una “croce” qualunque…”. Compete al Comune reprimere l’abuso, e potrebbe pertanto rivelarsi sufficiente denunciare il fatto ai vigili comunali e/o direttamente all’Amministrazione municipale, ricorrendo al Tar in caso di inerzia di quest’ultima.

Avv. Gustavo Bacigalupo

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