farmaci da banco senza ricetta -«Con specifico riferimento alla modifica riguardante l’erogazione dell’assistenza farmaceutica a “chiamata”, il legislatore regionale ha sostanzialmente ribadito l’obbligo di dispensazione, in effetti già sussistente in capo al farmacista, anche “per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione”. E’ quanto evidenzia l’Ordine dei farmacisti di Bari e BAT, in una circolare diramata a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria della Puglia che ha emendato la legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5, che, secondo quanto comunicato dall’agenzia “Puglia notizie”, quotidiano di stampa del consiglio regionale della Puglia, avrebbe consentito ai pazienti di acquistare Sop e Otc senza ricetta medica “urgente” durante i turni notturni nei paesi inferiori ai 40.000 abitanti.

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L’Ordine, richiamando alcune note precedenti, sottolinea che «con riferimento al servizio a “chiamata”, anche per scongiurare il rischio di interpretazioni e comportamenti difformi della norma e le possibili conseguenze da esso derivanti, aveva già chiarito la sussistenza dell’obbligo di dispensazione di medicinali non sottoposti a ricetta medica, essendo il servizio notturno con giurato come un servizio farmaceutico non di sola emergenza, bensì riconducibile, sotto il profilo delle prestazioni, all’ordinario servizio pubblico di farmacia svolto nelle ore diurne».

«Giova evidenziare altresì – prosegue l’Ordine – che gli obblighi per il farmacista in caso di chiamata formulata dal cittadino “nei casi di effettiva necessità”, così come recita la norma, non devono ritenersi estesi alla richiesta di prodotti, di cui la farmacia potrebbe pure essere provvista, non identificabili come “farmaci” ai sensi del D.Lgs 219/2006, lasciandosi in proposito piena discrezionalità e responsabilità decisionale al farmacista che potrà liberamente stabilire se porre in vendita a bene cio di tutta l’utenza, a seguito di “chiamata”, prodotti differenti dai farmaci, applicando eventualmente un onere aggiuntivo fisso da rendere noto al pubblico mediante l’apposizione di cartelli ben visibili anche all’esterno dell’esercizio. I casi di “effettiva necessità”, dunque, devono essere valutati di volta in volta dal farmacista tenendo presente che anche la richiesta di un prodotto non medicinale, in alcune situazioni, può essere considerata urgente e pertanto un eventuale ed ingiustificato diniego da parte del farmacista potrebbe confliggere con la funzione pubblica e con il ruolo socio-sanitario e professionale da questi svolto in farmacia».

Con l’occasione l’Ordine dei farmacisti di Bari e BAT evidenzia un’altra modifica relativa alla rideterminazione, a decorrere dall’anno 2019, dell’indennità di residenza a favore della farmacie rurali pugliesi, «nella misura annua di euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione  no a mille abitanti, euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti, euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti».

«L’assenza di interlocuzione che la Regione Puglia ha riservato ai vertici istituzionali della Professione – conclude l’Ordine – su un argomento particolarmente delicato su cui, pure, gli Ordini avevano rappresentato nelle competenti sedi le proprie istanze a beneficio della qualità del servizio farmaceutico e a sostegno delle legittime aspirazioni dei farmacisti, seppure giustificata dalle modalità di svolgimento dell’iter legislativo del provvedimento in parola, sarà oggetto di valutazione in occasione di una apposita riunione della Consulta degli Ordini già convocata per il prossimo 11 gennaio, nella quale verranno assunte, sentita anche la rappresentanza sindacale delle farmacie, le decisioni più idonee per garantire un rapporto di proficua collaborazione con la Regione Puglia finalizzata al recepimento delle istanze della Professione e nel primario interesse di tutela della salute pubblica».

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