errori di dispensazioneCosa succede se un farmacista interpreta o legge male una ricetta, consegnando un medicinale diverso da quello prescritto, anche se molto simile per denominazione e forma farmaceutica? E se il risultato è quello dell’ingestione di quattro compresse della specialità sbagliata da parte di un paziente molto anziano, quali sono le conseguenze? A domandarlo è un farmacista, in un quesito posto all’attenzione dello studio associato Bacigalupo-Lucidi, nel quale si spiega che l’errore è stato effettuato dalla figlia (anche lei farmacista) e si precisa che il genero del paziente ha anticipato la volontà di presentare una denuncia contro la farmacia. A regolare la questione, spiega l’avvocato Gustavo Bacigalupo, è il codice penale, ed in particolare l’articolo 445, che recita: «Chiunque, esercitando anche abusivamente il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila». «Si tratta, tanto nella figura dolosa come in quella colposa, di uno dei reati definiti di pericolo – sottolinea il legale – perché, per restare in questo specifico caso, la semplice dispensazione del farmaco in modo difforme dalla prescrizione medica generalmente integra ex se il reato, indipendentemente dunque dal verificarsi di un danno per la “salute pubblica” e perfino dall’effettiva assunzione del medicinale da parte del paziente».
L’avvocato specifica che in materia «non c’è una copiosa giurisprudenza, ma non sembra vi siano modi di uscita per l’autore della violazione di questo precetto (evidentemente nella figura colposa) e quindi, se la denuncia sarà presentata, la farmacista (che del resto verrebbe sicuramente nominata nell’esposto/querela) rischia seriamente di incappare nella sanzione penale. Per quanto riguarda il titolare della farmacia, non sarà chiamato (a meno che non si riveli concretamente ascrivibile a suo carico una condotta anch’essa determinante dell’irregolare spedizione della ricetta) a rispondere penalmente del fatto, perché come sappiamo la responsabilità penale nel nostro ordinamento è personale, e dunque oggettivamente inestensibile a chi sia rimasto del tutto estraneo alla vicenda. Sul versante civilistico, invece, anche il titolare può rispondere dei danni eventualmente derivanti dalla condotta del collaboratore, ma qui non è sufficiente il semplice “pericolo” essendo invece necessario che un danno risarcibile vi sia stato».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.