Le farmacie che non hanno ancora inviato al Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022 devono completare tale procedura entro il 31 gennaio 2023. Ciò al fine di non incorrere in possibili sanzioni. In merito ai professionisti tenuti all’invio, sono circa venti le tipologie di esercenti delle professioni sanitarie – comprese le farmacie – che dovranno trasmettere telematicamente i dati delle spese sanitarie relative alle prestazioni erogate nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria.

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Dichiarazione dei redditi precompilata: invio spese sanitarie

Le spese comunicate saranno utili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in aggiunta alle prestazioni già inviate. I contribuenti avranno così la possibilità di vedere le spese dei professionisti insieme a quelle delle farmacie, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, delle farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Risoluzione dell’AdE sul ravvedimento operoso

Con la risoluzione n. 22/2022, l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato i vari aspetti della normativa, tra cui la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. L’Agenzia aveva rammentato che «per tali violazioni trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50mila euro). La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro».

Significato del termine “comunicazione”

Secondo quanto aveva precisato l’Agenzia delle Entrate, inoltre, il termine “comunicazione” si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema Tessera Sanitaria. Non viene quindi considerato il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). «In sostanza – aveva spiegato l’Agenzia – la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997».

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