Diversi chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate in merito all’obbligo di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte dei soggetti individuati nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, in vista del 30 settembre 2022 come termine ultimo per l’invio dei dati ai fini della precompilata, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno. Come noto, la norma prevede che «ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, a esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate».

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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 22/2022 dello scorso maggio l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato i vari aspetti della normativa, tra cui la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. L’Agenzia ha rammentato che «per tali violazioni trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro). La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro». Secondo quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, inoltre, il termine “comunicazione” si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non viene quindi considerato il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). «In sostanza – spiega l’Agenzia – la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997».

Il ravvedimento operoso

La risoluzione chiarisce infine le modalità con cui si applica il ravvedimento operoso. Nel dettaglio «l’Agenzia puntualizza che la sanzione è definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso (utilizzando il codice tributo “8912”) e che per le comunicazioni correttamente inviate entro sessanta giorni dalla scadenza prevista la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione (disposte dal citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro».

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