Il Senato ha approvato – con 158 voti a favore, 104 contrari e 15 astenuti – la legge di conversione del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”). Il testo è composto da 51 articoli e punta, secondo le intenzioni del governo, a ridare fiato all’economia del nostro Paese. Tra le principali novità introdotte, di interesse anche per le farmacie, figura lo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 30 settembre (ultimo giorno del nono mese dopo la chiusura dell’esercizio per i soggetti IRES) al 30 novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese), già dal 2019. Slittano anche le scadenze per il versamento delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA (dal 30 giugno al 30 settembre) per i soggetti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità.

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Si allungano anche i termini di trasmissione delle fatture elettroniche a 12 giorni dal momento in cui l’operazione è effettuata, e sempre a 12 giorni per quella telematica dei corrispettivi al via per i soggetti con fatturato 2018 superiore a 400.000 euro dal 1 luglio e per gli altri dal 1 gennaio 2020 (fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati). Sempre in tema di invio dei corrispettivi, viene introdotta una moratoria sulle sanzioni fino alla fine del 2019, nel caso in cui i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Confermata poi la reintroduzione del cosiddetto super-ammortamento, che riguarda anche le farmacie, per i beni acquistati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019. Con possibilità di accedere al beneficio anche nei confronti dei beni consegnati fino al 30 giugno 2020, purché ordinati entro il 31 dicembre e per i quali sia stato pagato un acconto di almeno il 20% (con un limite di investimento fissato a 2,5 milioni di euro).

Riaperti poi i termini de “Saldo e stralcio” di debiti fiscali e contributivi di persone fisiche in difficoltà economica e la cosiddetta “Rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali fino al 31.07.2019. Ammesso con efficacia retroattiva il “Ravvedimento operoso” parziale o frazionato, per parte dei tributi. Soppressa invece la mini-IRES: al suo posto un’aliquota ridotta sugli utili reinvestiti. Introdotto anche il versamento cumulativo dell’addizionale comunale per i sostituti d’imposta (datori di lavoro), esteso il ruolo di sostituto d’imposta ai cosiddetti “soggetti forfetari” (con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati) e introdotta una scaletta di aumenti di deducibilità, dai redditi di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU dovuta sui “beni strumentali”.

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