Come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, lo scorso febbraio aveva evidenziato la proroga dell’iperammortamento tra le principali novità presenti nella legge di Bilancio 2019, a discapito del super ammortamento. Quest’ultimo, tuttavia, trova nuovamente posto nel decreto Crescita. A fornire i dettagli dell’iniziativa è lo Studio associato Bacigalupo-Lucidi, in Roma. Come spiega Stefano Civitareale, infatti «il dl Crescita prevede – analogamente a quanto disposto per il passato – che per imprese (farmacie incluse) e professionisti, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1.4.2019 al 31.12.2019 – ovvero, per il solito effetto di recapture, entro il 30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% – il costo di acquisizione dei detti beni», vale a dire «i canoni di locazione in caso di acquisti in leasing, sia/siano maggiorati del 30% ai fini della deduzione dal reddito per imposte personali/Irap».

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Tuttavia, spiega l’esperto, «nella nuova versione viene posto un limite di spesa inesistente in passato dato che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Misura questa che tuttavia non creerebbe nel concreto alcun problema alla quasi totalità delle farmacia. Infine, «viene poi confermata, analogamente all’ultima edizione del bonus, l’esclusione dall’agevolazione – per quel che può interessare la farmacia – di tutti i veicoli aziendali a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) e b-bis) TUIR e cioè, sostanzialmente sia i veicoli aziendali utilizzati per l’attività in via esclusiva che quelli dati in uso promiscuo (aziendale e privato) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta», dei «beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%», e, conclude Civitareale, dei « fabbricati e le costruzioni».

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