Hanno avuto vita breve alcune delle proposte emendative attinenti al mondo delle farmacie presentate alla Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, abbreviato come “Decreto Semplificazioni”, nell’agenda dei lavori al Senato.
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Gli emendamenti analizzati dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici, comunicazioni, riunitesi nella seduta notturna di lunedì 21 gennaio 2019, sono stati in gran parte accantonati e respinti. Con riferimento a quelli accantonati, riproponibili direttamente in Aula, tra essi rientrano il 9.0.11, il 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19 ed infine il 9.0.22. Quelli respinti sono il 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 ed il 9.0.21. L’emendamento 9.0.12 è decaduto, mentre, come comunicato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, gli emendamenti 9.0.16 e 9.0.20 erano stati ritirati in precedenza. Restano confermati gli emendamenti 9.0.9 e 9.0.10, del tutto identici, in materia di farmaci orfani e malattie rare.
Tra gli emendamenti di particolare interesse per il mondo delle farmacie vi era il 9.0.11 (accantonato) ed il 9.0.13 (respinto), a firma Errani, De Petris, Grasso e Laforgia, ed il 9.0.12 (decaduto) a firma De Bonis, dal titolo «Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie», che se da un lato ridurrebbero la presenza al 49% del capitale dei soci non farmacisti, dall’altro darebbero vita alla farmacia non convenzionata, consentendo la commercializzazione dei farmaci di fascia C a carico del cittadino, con ricetta medica, anche negli esercizi di vicinato.
Gli emendamenti 9.0.16 (ritirato), a firma di Di Piazza, Garruti, Dessì, e 9.0.17 (accantonato), a firma di Fregolent, Cantù, Campari, Marin, Rufa, Augussori, Saponara, Faggi, Pepe, Pergreffi, ripropongono in sostanza ciò che si era già visto in quelli presentati alla Camera e al Senato, nel corso dell’approvazione della Legge Finanziaria, relativi alla riduzione al 49% del capitale in capo ai soci non farmacisti. Lo stesso vale per l’emendamento 9.0.18 (accantonato), a firma di Errani, De Petris, Grasso, Laforgia.
Nella seduta notturna di martedì 22 gennaio è stato approvato l’emendamento 9.0.19 (precedentemente accantonato), recante «Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie», il quale introduce un vincolo di controllo di «non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma». «Tale disposizione – si legge – trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».
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